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Velo indossato durante il lavoro? Legittimo vietarlo se divieto è per tutti i segni

21 Luglio 2017
in LAVORO E GIURISPRUDENZA
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LAVORO
Velo indossato durante il lavoro? Legittimo vietarlo se divieto è per tutti i segni

Il divieto di indossare il velo durante lo svolgimento della prestazione lavorativa non è discriminatorio se un’azienda privata vieta a tutti i dipendenti di esibire in modo evidente qualsiasi segno politico, filosofico o religioso. Diversamente, deve essere censurato il comportamento del datore di lavoro che vieta il velo solo perché ha ricevuto una lamentela da un cliente.

È quanto ha stabilito la Corte di Giustizia Europea, con due sentenze, creando così un precedente di riferimento per i casi simili negli altri Paesi membri dell’Unione Europea.

Tali decisioni riguardano due situazioni analoghe avvenute in Belgio ed in Francia, relative al licenziamento di due lavoratrici perché indossavano il copricapo.

Nel primo caso, il divieto di mettere il velo era legittimo, in quanto vi era una norma interna aziendale che imponeva un abbigliamento neutro, non implicando una disparità di trattamento fondata sulla religione o sulle convinzioni personali. Infatti, anche la direttiva del 2000 sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro stabilisce il diritto di un datore di mostrare ai suoi clienti, pubblici o privati, un’immagine di neutralità, impedendo che i dipendenti mostrino segni politici, filosofici o religiosi.

Con la seconda decisione, invece, la Corte ha chiarito che una lavoratrice che porta il velo non può essere licenziata a seguito di alcune lamentele dei clienti, sia perché la volontà degli stessi “non può essere considerata un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell’attività lavorativa ai sensi della direttiva del 2000” e sia se in azienda manca un ordine interno che stabilisce le condizioni di lavoro.

In sostanza, il velo islamico non può essere mostrato nei lavori che presuppongo un rapporto con il pubblico, potendo essere indossato, invece, dalle lavoratrici per effettuare lo svolgimento di mansioni interne.

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