L’assemblea dei lavoratori può essere indetta anche solo da una Rsu, purché eletta nella lista di una Organizzazione sindacale firmataria del Ccnl.
Lo ha ribadito la Cassazione, con la sentenza 2862/2020, sancendo il diritto, delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del Ccnl applicato nell’unità produttiva, anche presenti all’interno della RSU, di indire, singolarmente o congiuntamente, l’assemblea dei lavoratori durante l’orario di lavoro per tre delle dieci ore retribuite annue spettanti a ciascun lavoratore.
La Suprema Corte ha, quindi, confermato l’indirizzo interpretativo già contenuto nella sentenza 13978/2017, che verteva sull’accordo Interconfederale del 1993, anche per quanto riguarda le novità introdotte dal Testo Unico sulla rappresentanza del 2014.
Tale determinazione si spiega a partire dall’attribuzione alle RSU, avvenuta prima nel 1993 e poi nel 2014, della titolarità dei poteri spettanti alle RSA in base all’articolo 20 dello Statuto dei lavoratori, il quale prevede, esplicitamente, che l’indizione delle assemblee può avvenire “singolarmente o congiuntamente” da parte delle RSA.