Cassazione
Nullo licenziamento della lavoratrice durante la gravidanza se chiude il reparto
La lavoratrice madre, durante la gravidanza e fino alla fine del primo anno di vita del bambino, non può essere licenziata per cessazione dell’attività lavorativa, se la chiusura interessa solo il reparto cui la dipendente è adibita e non si concretizza con la chiusura dell’intera azienda.
Lo ha stabilito la Cassazione, con la sentenza n. 22720 del 2017, rafforzando un indirizzo giurisprudenziale non univoco ma maggioritario.
Nel merito, la questione riguarda il licenziamento intimato nei confronti di una dipendente durante il periodo di gravidanza, alla fine di una procedura di licenziamento collettivo avviata per la chiusura di un intero reparto, dotato di autonomia funzionale.
La Corte, con tale decisione, afferma l’illegittimità della scelta del datore di lavoro, in quanto il Testo unico per la tutela della maternità stabilisce, all’articolo 54, il divieto assoluto di licenziare le lavoratrici dal periodo di inizio della gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino. Quindi, la lavoratrice madre, può essere licenziata solo se ci sono entrambe le situazioni definite nel Testo Unico, ossia: il datore di lavoro deve essere un’azienda e vi deve essere una cessazione completa dell’attività.
Per tali motivi, sempre secondo i giudici di legittimità, il licenziamento è affetto da nullità assoluta, perché non deve essere lesa la serenità della gestazione, oggetto di specifica copertura costituzionale.