Per l’installazione di telecamere sul luogo di lavoro è sempre necessario ottenere l’accordo sindacale con le RSA/RSU o, nel caso non fossero presenti, occorre il rilascio dell’autorizzazione dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro (nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 4 “impianti audiovisivi” dello Statuto dei Lavoratori).
A statuirlo è la Corte di Cassazione con la sentenza n. 50919 del 17 dicembre 2019.
Nel caso di specie, il datore di lavoro era stato condannato a 1.000 € di ammenda per aver installato all’interno della propria azienda 16 telecamere di un impianto di videosorveglianza senza aver ottenuto un preventivo accordo sindacale, ovvero un’autorizzazione della sede locale dell’Ispettorato, violando così sia il D.lgs. n. 196/2003 che la Legge n. 300/70.
Le telecamere erano state installate per controllare l’accesso al locale ed evitare fenomeni criminosi ma, in realtà, finivano per controllare i lavoratori durante lo svolgimento delle loro mansioni.
Nemmeno la liberatoria firmata da tutti i dipendenti e inviata all’ITL è servita per sanare l’illecito comportamento datoriale: solo le rappresentanze sindacali o, in alternativa, l’ITL, infatti, sono deputati a esprimere il consenso per l’installazione, anche in considerazione del ruolo di “parte debole” che connota il lavoratore rispetto al datore di lavoro.