JOBS ACT
Luci e ombre su salute e sicurezza sul lavoro
di Raffaella Sette
Nei decreti attuativi del Jobs Act sono presenti in vari punti temi riguardanti la salute e sicurezza sul lavoro. In particolare, lo schema di decreto 176 “Schema di decreto legislativo recante disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di lavoro e pari opportunità”, in attesa di parere, e il già approvato D.Lgs. 81/2015 recante “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”.
Innanzitutto, alcune considerazioni riguardo lo schema di decreto 176. Si prevede la semplificazione e razionalizzazione del sistema relativo alla salute e sicurezza sul lavoro, e siamo convinti che queste disposizioni siano quanto mai opportune poiché la normativa italiana su salute e sicurezza sul lavoro ha fortemente bisogno di semplificazioni, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti burocratici. Un però c’è…ancor prima di semplificare sarebbe stato opportuno impegnarsi a completare il D.Lgs 81/2008. Infatti, come noto, il cosiddetto “testo unico” deve ancora essere completato con decreti attuativi specifici che porterebbero ad un reale miglioramento del sistema di prevenzione in Italia.
A questo riguardo, come in generale rispetto a tutte le criticità emerse, la Uil ha consegnato un documento puntuale con le priorità necessarie per implementare e completare il Decreto Legislativo 81/08, che è stato consegnato nelle sedi opportune più volte e da ultimo in un’audizione del maggio scorso, al Ministero del Lavoro. L’opera di razionalizzazione dell’impianto normativo su salute e sicurezza sul lavoro sarebbe dovuta partire da tali presupposti.
Specifici, e criticabili, aspetti del 176 su cui rivolgere l’attenzione riguardano l’art. 20 che apporta modifiche all’art 34 del D. Lgs. 81/08, (Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi), eliminando la possibilità anche per le imprese o unità produttive fino a cinque lavoratori che il datore di lavoro possa svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, di prevenzione degli incendi e di evacuazione.
Non è pensabile discriminare questi lavoratori e non permettere loro di avere un’adeguata e pronta struttura di primo soccorso, prevenzione incendi ed evacuazione.
L’art.23 apporta modifiche all’art. 4 della Legge 300/70, che vietava l’uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, prevedendone invece l’impiego esclusivo per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale da poter installare previo accordo collettivo stipulato da Rsu o Rsa. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione o in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo, tali impianti possono essere installati previa autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più Direzioni territoriali del lavoro, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Non solo la fattispecie del controllo a distanza dei lavoratori è oggi già efficacemente regolamentata dalla contrattazione aziendale o di settore, con cui deve continuare ad essere regolamentata, e, ancora una volta, una tale modifica porterebbe vantaggio alla sola impresa, lasciando il lavoratore privo di una tutela che solo la contrattazione gli può assicurare, ma quello che dobbiamo in aggiunta denunciare è la mancata previsione della figura del rappresentante della sicurezza. Infatti, nei casi di installazione di impianti e strumenti ai fini della sicurezza del lavoro, dovrebbe essere preventivamente consultato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza RLS/RLST, così come definito dal D. Lgs. 81/08.
Infine, altro punto da evidenziare riguarda il già approvato D.Lgs. 81/2015 (schema di Decreto 158) poiché emerge una evidente incongruenza riguardante il demansionamento. Oltre al fatto che con c’è stato confronto con le parti sociali su questo argomento, è da sottolineare che se non verranno effettuate modifiche, ci troveremo di fronte a due disposizioni diverse sullo stesso tema, ossia sul cambio di mansioni: una del nuovo decreto, una dell’art.37 del D.Lgs 81/08, in cui è obbligatoria la formazione specifica sui rischi ad ogni cambio mansione. Infatti, la nuova norma prevede una modifica all’art.2103 del codice civile nel senso che il mancato adempimento dell’obbligo formativo non determina la nullità dell’atto di assegnazione delle nuove mansioni.
Cosa varrà in futuro in caso di cambio mansione? La formazione obbligatoria come prevede il testo unico o la non obbligatorietà del D.Lgs. 81/2015?
Certo è che per il sindacato la formazione specifica sui rischi della mansione in caso di nuova assegnazione deve essere obbligatoria e preventiva.
Questa incongruenza è stata sottoposta all’attenzione della Commissione Lavoro e ci auguriamo che il Ministero del Lavoro si pronunci al più presto in merito.