CAPORALATO
Anche l’INAIL prende posizione sui contenuti della legge 199/2016
di Loris Fabrizi
Finalmente anche l’INAIL (nel Fascicolo n. 2/2016 della “Rivista degli infortuni e delle malattie professionali”) prende posizione in merito alle novità introdotte dalla cosiddetta riforma del caporalato (Legge n. 199 del 29 ottobre 2016) e si esprime su tre punti: condotte punibili, indici di sfruttamento e Rete del lavoro agricolo di qualità.
L’Istituto mette in evidenza come il datore di lavoro diventi soggetto attivo del reato di intermediazione del lavoro nero e in generale responsabile dello sfruttamento lavorativo.
Secondo la precedente normativa, infatti, risultava punibile solo chi avesse svolto attività organizzata di mediazione illegale tra domanda e offerta di lavoro, ricorrendo a violenza, minaccia o intimidazione verso soggetti in situazioni di vulnerabilità; con la nuova legge, invece, le condotte punibili sono due e distinte: il reclutamento della manodopera da destinare al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento e l’impiego di manodopera in condizioni di sfruttamento.
Il secondo punto di attenzione riguarda gli indici utili ai fini di identificare una situazione di sfruttamento nell’attività lavorativa, che la legge individua nella ripetizione delle violazioni seguenti: corresponsioni di salari inidonei (secondo la contrattazione collettiva), violazione della normativa relativa a orario di lavoro e periodi di riposo, violazione delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, situazioni alloggiative degradanti.
Affinché si configuri lo sfruttamento, la ripetizione di queste violazioni è condizione necessaria e sufficiente (anche in assenza di sistematicità, ovvero della corrispondenza a un modello operativo o a una strategia aziendale).
La criticità di questi indici riguarda la genericità della loro formulazione, specie in materia di sicurezza, che rischia di renderli inidonei a individuare i reali casi di sfruttamento, deviando l’attenzione su illeciti di tipo amministrativo, e quindi di difficile attuazione concreta.
La proposta formulata dall’INAIL per rendere la legge praticabile ed efficace in questo aspetto è di considerare, ai fini di un eventuale sfruttamento, solo le violazioni sulla sicurezza che espongano effettivamente a rischio il lavoratore nello svolgimento delle sue mansioni.
L’Istituto si esprime, infine, anche sulla Rete del lavoro agricolo di qualità, valutando che le modifiche proposte nella nuova legge (sui requisiti di adesione, sulla “cabina di regia” ecc.) siano assolutamente in linea con l’obiettivo di contrastare il lavoro nero; senza però nascondere la difficoltà di applicarle concretamente a un sistema, quello della Rete, che, per come è stato impostato finora, ha dimostrato scarsa efficacia.