LAVORO
Stagionali: 3 mesi di occupazione per convertire permessi di soggiorno
La verifica d’ufficio a cura delle dtl
Per la conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a subordinato saranno necessari almeno tre mesi di occupazione in lavoro stagionale.
Lo stabilisce la circolare del ministero del lavoro n.11/2015 destinando una quota di 7.458 ingressi alle conversioni dei permessi per lavoro stagionale, studio, tirocinio, formazione e dei permessi di soggiorno Ce di lungo periodo rilasciati da altri stati dell’Unione europea in permessi per lavoro subordinato. Sarà inoltre necessario che la verifica dei tre mesi venga effettuata d’ufficio da parte delle direzioni territoriali del lavoro.
La verifica per la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in particolare si concentrerà sull’avvenuta assunzione del lavoratore in occasione dell’ingresso autorizzato per lavoro stagionale, tramite il riscontro dell’esistenza dell’idonea comunicazione obbligatoria di assunzione per un periodo non inferiore a tre mesi; la presenza dei requisiti per l’assunzione con un nuovo rapporto di lavoro a termine o a tempo indeterminato; cosa che potrà avvenire soltanto alla scadenza del primo periodo autorizzato di lavoro stagionale richiedendo la conversione prima della scadenza del permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale.
Una volta presentate le richieste del lavoratore stagionale la valutazione si concluderà positivamente se ricorreranno le seguenti condizioni:
– sarà stato svolto un periodo lavorativo stagionale non inferiore a tre mesi a prescindere dalla scadenza del periodo di lavoro stagionale autorizzato con il nulla osta al lavoro rilasciato dallo sportello unico per l’immigrazione;
– le condizioni contrattuali proposte dal datore di lavoro per l’instaurazione del rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato in rapporto alla sua capacità economica saranno congrue. (verifica da parte della Dtl delle informazioni contenute nel modello Q).