SINDACATO
Assemblee convocabili anche da sindacato esterno se previsto dal contratto
È valida la convocazione di assemblee da parte di organizzazioni sindacali esterne purché sia rispettato il principio di rappresentatività.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 25103/2018, si è pronunciata su un caso di condotta antisindacale contestata a un’impresa per aver impedito lo svolgimento nei locali aziendali di alcune assemblee indette da organizzazioni sindacali firmatarie del contratto applicato ma “esterne” all’azienda, cioè segreterie territoriali e non rappresentanze aziendali. La Cassazione ha, da un lato, confermato che i soggetti legittimati a convocare l’assemblea sono le RSA/RSU, come previsto dallo Statuto dei Lavoratori ma, dall’altro, ha stabilito che se il Ccnl o il contratto di II livello applicati estendono la facoltà anche ad altri soggetti (es. le segreterie territoriali) di convocare assemblee, tale convocazione è valida purché venga rispettato il principio di “effettiva rappresentatività”. Nel caso di specie l’organizzazione esterna che aveva fatto richiesta di assemblea era pienamente legittimata in quanto firmataria del contratto collettivo applicato.