PART-TIME
E’ nullo il regolamento aziendale che vieta lo svolgimento di altri lavori
Svolgere una seconda attività lavorativa in aggiunta ad un lavoro part-time, non costituisce un comportamento illecito soprattutto se il reddito da lavoro dipendente non garantisce un sostentamento dignitoso.
Ciò è quanto stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 13196/2017 in merito ad un caso licenziamento di un lavoratore assunto part-time.
Nel caso di specie, il datore di lavoro aveva comminato il licenziamento ad un dipendente part- time per aver svolto, in altro orario, attività lavorativa alle dipendenze di altro datore in violazione del regolamento aziendale che prevedeva l’incompatibilità con qualunque altra forma di impiego.
La Cassazione tuttavia ha dichiarato illegittimo tale divieto annullando di fatto il licenziamento.
Ad avviso dei Giudici di legittimità, la previsione regolamentare che pone il divieto per i dipendenti di svolgere altro impiego, si pone in contrasto con la natura stessa del contratto di lavoro a tempo parziale. Il datore di lavoro, nel contesto di un part-time, non può disporre della facoltà del dipendente di reperire una seconda occupazione al di fuori dei turni per i quali è assunto. In particolare, lo svolgimento di un’attività lavorativa integrativa da parte di un lavoratore in regime di part-time non è da considerare comportamento illecito, soprattutto nei casi in cui il reddito da lavoro dipendente sia insufficiente a garantire un sostentamento dignitoso
Conclude la Cassazione, che in caso di part-time, l’incompatibilità prevista dal regolamento aziendale deve essere valutata dall’ente in concreto, verificando se effettivamente sussiste l’inconciliabilità della seconda attività lavorativa rispetto agli interessi di cui è portatore il primo datore di lavoro . Diversamente, il regolamento si porrebbe in contrasto con i principi costituzionali a tutela del lavoro.


