Lavoro Italiano Agroalimentare
  • Economia
  • Lavoro
  • Agricoltura e Pesca
  • Alimentare
  • Internazionale
No Result
Tutti i risultati
Lavoro Italiano Agroalimentare
  • Economia
  • Lavoro
  • Agricoltura e Pesca
  • Alimentare
  • Internazionale
No Result
Tutti i risultati
Lavoro Italiano Agroalimentare
No Result
Tutti i risultati

Part-time: è nullo il regolamento aziendale che vieta lo svolgimento di altri lavori

6 Settembre 2017
in LAVORO E GIURISPRUDENZA
0
Share on FacebookShare on Twitter

PART-TIME
E’ nullo il regolamento aziendale che vieta lo svolgimento di altri lavori

Svolgere una seconda attività lavorativa in aggiunta ad un lavoro part-time, non costituisce un comportamento illecito soprattutto se il reddito da lavoro dipendente non garantisce un sostentamento dignitoso.
Ciò è quanto stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 13196/2017 in merito ad un caso licenziamento di un lavoratore assunto part-time.
Nel caso di specie, il datore di lavoro aveva comminato il licenziamento ad un dipendente part- time per aver svolto, in altro orario, attività lavorativa alle dipendenze di altro datore in violazione del regolamento aziendale che prevedeva l’incompatibilità con qualunque altra forma di impiego.

La Cassazione tuttavia ha dichiarato illegittimo tale divieto annullando di fatto il licenziamento.

Ad avviso dei Giudici di legittimità, la previsione regolamentare che pone il divieto per i dipendenti di svolgere altro impiego, si pone in contrasto con la natura stessa del contratto di lavoro a tempo parziale. Il datore di lavoro, nel contesto di un part-time, non può disporre della facoltà del dipendente di reperire una seconda occupazione al di fuori dei turni per i quali è assunto. In particolare, lo svolgimento di un’attività lavorativa integrativa da parte di un lavoratore in regime di part-time non è da considerare comportamento illecito, soprattutto nei casi in cui il reddito da lavoro dipendente sia insufficiente a garantire un sostentamento dignitoso

Conclude la Cassazione, che in caso di part-time, l’incompatibilità prevista dal regolamento aziendale deve essere valutata dall’ente in concreto, verificando se effettivamente sussiste l’inconciliabilità della seconda attività lavorativa rispetto agli interessi di cui è portatore il primo datore di lavoro . Diversamente, il regolamento si porrebbe in contrasto con i principi costituzionali a tutela del lavoro.

Articolo precedente

Perugina, rispettare accordo 2016. Nuovo incontro al Mise il 27/09 – PP

Prossimo Articolo

Part-time: è nullo il regolamento aziendale che vieta lo svolgimento di altri lavori – PP

Prossimo Articolo
A Ginevra il 27° congresso del sindacato UITA

A Ginevra il 27° congresso del sindacato UITA

Contenuti più visti

BARILLA – a Parma, coordinamento nazionale per rinnovo accordo integrativo aziendale

27 Aprile 2018

Un’altra Rsu al Caseificio Cabre di Verolanuova (Bs)

25 Maggio 2015

Compagnia Italiana Alimentari, a Prato storico risultato per la Uila – PP

6 Maggio 2016

Categorie

Il Lavoro Italiano Agroalimentare, Direttore Responsabile: FABRIZIO DE PASCALE
Redazione: GIUSY PASCUCCI
Redazione: Via Savoia 80, 00198 Roma - Telefono: +390685301610 - @mail: redazione@lavoroitalianoagroalimentare.eu
Autorizzazione tribunale della stampa n. 101/2012 del 16 aprile 2012, diffusione online
© 2021 Realizzazione a cura di UILA, Via Savoia 80, 00198 Roma. Tutti i diritti sono riservati - Credits: ap idee.

Le immagini e le foto presenti sul nostro giornale online sono prese da Internet, quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti, gli autori o i proprietari delle stesse fossero comunque contrari alla loro pubblicazione, Vi preghiamo di segnalarlo alla mail redazione@lavoroitalianoagroalimentare.eu e provvederemo alla rimozione immediata delle medesime.

No Result
Tutti i risultati
  • Economia
  • Lavoro
  • Agricoltura e Pesca
  • Alimentare
  • Internazionale

Il Lavoro Italiano Agroalimentare, Direttore Responsabile: FABRIZIO DE PASCALE
Redazione: GIUSY PASCUCCI
Redazione: Via Savoia 80, 00198 Roma - Telefono: +390685301610 - @mail: redazione@lavoroitalianoagroalimentare.eu
Autorizzazione tribunale della stampa n. 101/2012 del 16 aprile 2012, diffusione online
© 2021 Realizzazione a cura di UILA, Via Savoia 80, 00198 Roma. Tutti i diritti sono riservati - Credits: ap idee.

Le immagini e le foto presenti sul nostro giornale online sono prese da Internet, quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti, gli autori o i proprietari delle stesse fossero comunque contrari alla loro pubblicazione, Vi preghiamo di segnalarlo alla mail redazione@lavoroitalianoagroalimentare.eu e provvederemo alla rimozione immediata delle medesime.