La fruizione ingiustificata da parte del lavoratore anche di un solo giorno di permesso sindacale per dedicarsi ad attività personali, non riconducibili alla funzione per cui il permesso era stato riconosciuto, giustifica il licenziamento.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 26198 del 2022.
Nel caso di specie, un dipendente aveva utilizzato un permesso per svolgere attività non sindacali e si è difeso sostenendo che un solo giorno di assenza, privo di giustificazioni, non era sufficiente per la sanzione massima: l’inadempimento doveva essere rapportato alla previsione del contratto collettivo di lavoro, per cui solo dopo 5 giorni di assenza ingiustificata risulta applicabile il licenziamento.
Al contrario i Giudici di legittimità hanno affermato la legittimità del licenziamento irrogato al lavoratore che usa impropriamente i permessi sindacali anche per una sola giornata, assumendo rilevanza non tanto la mera assenza quanto un vero e proprio abuso del diritto.



