LICENZIAMENTO DISCIPLINARE
Il giudice prevale sul CCNL
Il licenziamento disciplinare, benché intimato a seguito di quanto previsto dal CCNL di riferimento, potrebbe comunque non essere legittimo se nel caso concreto il comportamento del dipendente non è stato tale da compromettere la fiducia del datore di lavoro.
Con la sentenza n. 18124/2016 la Cassazione ha, infatti, precisato che l’elenco di comportamenti inadempienti stabilito dalla contrattazione collettiva non esaurisce l’indagine del giudice e può non essere sufficiente per l’applicazione della sanzione.
Nel caso di specie, la lavoratrice, con mansioni di maneggio denaro, era stata accusata di aver sottratto parte dell’incasso giornaliero del punto vendita cui era addetta e per questo licenziata. Essendo il furto stato provato in giudizio e sanzionato dal CCNL con il licenziamento per giusta causa, i giudici di primo e secondo grado hanno convalidato il licenziamento. La Corte di Cassazione, invece, ha accolto il ricorso della lavoratrice e rinviato alla corte territoriale per procedere a un nuovo esame del caso sostenendo che, poiché la norma contrattuale è generica e non prevede specificamente il fatto addebitatole, il giudice avrebbe dovuto valutare se nel caso di specie il comportamento della dipendente aveva davvero leso il rapporto di fiducia con il datore di lavoro o meno.