Il disegno di legge Bilancio contiene importanti misure per il prossimo anno in materia previdenziale, frutto anche dell’accordo tra Governo e Cgil-Cisl-Uil dello scorso 28 settembre.
Vediamo in sintesi quali sono le principali novità e gli emendamenti presentati dalla nostra Confederazione alle competenti commissioni parlamentari sul testo del ddl.
1. Per quanto riguarda l’APE (anticipo pensionistico), meccanismo che opererà dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018, dà la possibilità ai lavoratori con almeno 63 anni di età di lasciare il lavoro con un anticipo massimo di 3 anni e 7 mesi sull’età di pensionamento, percependo un prestito commisurato alla futura pensione, che sarà erogato in 12 dodici rate mensili (esenti ai fini Irpef), fino alla maturazione del diritto alla pensione. Il prestito e gli oneri connessi – interessi e assicurazione contro il rischio di premorienza – saranno poi restituiti in 20 anni dal momento del pensionamento. La durata minima dell’APE richiedibile è pari a 6 mesi. Non potranno ottenere l’APE coloro che già sono titolari di un trattamento pensionistico diretto (pensione di vecchiaia, di anzianità, anticipata, pensione di inabilità, assegno o pensione di invalidità).
Nel caso, invece, di APE “sociale”, al posto del prestito sarà corrisposta una indennità a costo zero, con importo massimo pari a 1.500 euro, e sarà erogata ad alcune categorie di lavoratori ritenuti meritevoli di una tutela rafforzata: disoccupati, persone con disabilità pari o superiore al 74%, persone che svolgono un lavoro di cura assistendo un familiare disabile (entro il primo grado di parentela), lavoratori che svolgono mansioni gravose inserite in un elenco allegato al ddl. Come Uila, insieme a Fai e Flai abbiamo presentato un emendamento che chiede di inserire il lavoro agricolo tra gli usuranti che danno accesso all’APE sociale.
La Uil, attraverso i propri emendamenti, ha proposto di abbassare il requisito contributivo minimo per l’accesso all’APE per i disoccupati e per chi svolge attività gravose e di estendere la possibilità dell’APE sociale anche ai lavoratori che prestano assistenza a familiari disabili conviventi fino al secondo grado di parentela.
2. Relativamente ai lavoratori precoci, cioè coloro che hanno almeno 12 mesi di contributi versati prima del 19 anno di età, viene fissato in 41 anni il requisito contributivo per l’accesso all’APE sociale, ferma restando la presenza delle altre caratteristiche (disoccupati, persone con disabilità pari o superiore al 74%, persone che svolgono un lavoro di cura assistendo un familiare disabile, lavoratori che svolgono mansioni gravose previste nell’allegato al ddl).
3. Insieme all’APE sarà introdotta la RITA , Rendita Integrativa Temporanea Anticipata, una prestazione temporanea che consente al lavoratore che abbia i requisiti certificati per l’APE volontario (aver compiuto almeno 63 anni di età; maturare i requisiti per l’assegno di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi) di utilizzare anticipatamente il montante accantonato come previdenza complementare per ottenere, prima degli attuali termini di pensionamento, una rendita, appunto, per il periodo che manca al raggiungimento del diritto alla pensione. Trattandosi di una rendita, sarà tassata come le normali prestazioni previdenziali complementari (aliquota tra il 15% e il 9%).
La Uil ha proposto, per i dipendenti con i requisiti per l’APE che non siano iscritti alla previdenza complementare, di riconoscere un trattamento fiscale agevolato sui trattamenti di fine rapporto o sulle somme date a qualsiasi titolo come fine lavoro, sul modello di quanto previsto per la R.I.T.A.
4. Il ddl prevede il cumulo gratuito dei contributi maturati in periodi non coincidenti, consentito per i soggetti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi per l’accesso alla pensione. L’assegno previdenziale sarà così calcolato pro-rata in base alle regole vigenti in ciascuna gestione. Viene meno la condizione del non aver maturato il diritto a pensione in alcuna delle gestioni previdenziali nelle quali è accreditata la contribuzione da utilizzare per il cumulo e il medesimo cumulo può essere effettuato per l’accesso alla pensione anticipata, oltre che per la pensione di vecchiaia, di invalidità e ai superstiti. Viene, quindi, introdotta la possibilità di percepire una pensione pro-quota da ogni gestione nella quale sono stati versati i contributi. Si tratta di una possibilità in più per questi lavoratori che non saranno costretti a ricorrere alla totalizzazione con la pensione calcolata per intero con il metodo contributivo se non possono permettersi di pagare gli oneri della ricongiunzione (onerosa).
5. Semplificato anche l’accesso alla pensione per i lavoratori che svolgono mansioni usuranti: dal 2017 sarà istituito un doppio criterio alternativo per la maturazione del diritto e l’accesso al beneficio potrà essere conseguito, sia avendo svolto una mansione usurante in 7 degli ultimi 10 anni (non necessariamente in quello di pensionamento), sia se si è svolta una mansione usurante per metà della carriera lavorativa a prescindere dalla collocazione dei periodi in cui è stata svolta. È stata, inoltre, abolita la finestra mobile che posticipava l’accesso alla pensione di 12 mesi per i dipendenti e di 18 per gli autonomi. Viene, poi, eliminato l’automatismo dell’adeguamento alla speranza di vita dei criteri per l’accesso alla pensione (fino al 2025).
6. Con il ddl di stabilità 2017 il Governo prevede anche l’ottava salvaguardia per i lavoratori esodati. L’intervento (dovrebbe essere l’ultimo) coinvolgerà 27.700 lavoratori che risultavano ancora esclusi dalle precedenti salvaguardie e che matureranno il diritto a pensione entro i primi di gennaio del 2018. I casi di ammissione al pensionamento con i requisiti ante-Fornero ricalcano quelli della settima salvaguardia, ivi compresi i lavoratori a tempo determinato cessati tra il 1 gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011 e non rioccupati a tempo indeterminato. Come nella precedente salvaguardia, sono purtroppo espressamente esclusi i lavoratori agricoli e stagionali: sia la Uil che la Uila (insieme a Fai e Flai) si sono immediatamente attivate al fine di denunciare questa nuova e ingiustificata discriminazione, chiedendo l’inclusione tra i beneficiari anche di queste categorie di lavoratori.
7. Quattordicesima e no tax area: due misure per coloro che sono già in pensione. È estesa la quattordicesima mensilità ai pensionati (circa 1,2 milioni di persone) con redditi fino a due volte il minimo Inps (1.000 €) e al contempo sarà incrementata del 30% la somma che attualmente è percepita dai pensionati con redditi fino a 1,5 volte il minimo (750 €) Dal 2017 sarà, inoltre, elevata la soglia della no tax area per i pensionati a 8.125 € per tutti. Al momento la normativa prevede che tale soglia sia differenziata in relazione all’età del pensionato, 7.750 € lordi annui per gli under 75, mentre 8.125 € lordi annui per gli over 75.
Si tratta di una serie di misure positive, che aprono la strada ad una reale prospettiva di uscita flessibile dal mondo del lavoro, ancorché eccessivamente onerosa, in particolare l’anticipo pensionistico sarà in vigore solo da maggio 2017, ci auguriamo che ci sia lo spazio per portare avanti il confronto tra Governo e parti sociali per ampliare la platea di beneficiari e ridurne i costi.
Unico neo rimane la questione dei lavoratori salvaguardati: se realmente questa salvaguardia dovesse essere l’ultima, c’è una fetta consistente di persone (agricoli e stagionali) che sarà definitivamente esclusa da questa possibilità senza alcuna giustificazione razionale. Non si tratta di un problema di capienza, come lamentato da parte governativa, poiché i dati sulle precedenti salvaguardie dimostrano che sono rimasti oltre due terzi dei posti previsti per i lavoratori a tempo determinato cessati tra il 2007 e il 2011 e non rioccupati. Auspichiamo, quindi, che si faccia chiarezza e che venga eliminata quanto prima questa discriminazione.
Complessivamente, siamo comunque di fronte a una Legge di Stabilità che, dopo tanti anni, dà e non prende. Si tratta, però, di un disegno di legge ancora alla prima lettura, che dovrà passare al Senato e che sarà, quindi, suscettibile di essere modificato. Le norme sopra sintetizzate fanno parte di un sistema complicato, nel quale anche una sola parola diversa può fare la differenza su aventi diritto e requisiti. Il numero di lavoratori coinvolti non è ancora ben definito, circostanza che fa la differenza. Per questo motivo, ci riserviamo un giudizio conclusivo quando sarà pubblicato il testo definitivo.