L’assenza ingiustificata prolungata del lavoratore deve essere intesa come volontà chiara di cessare il rapporto e va dunque equiparata a dimissioni di fatto.
Lo ha sancito il Tribunale di Udine, in una recente pronuncia con la quale ha enunciato un principio di diritto che rappresenta un punto di svolta in ambito giuslavoristico per quanto attiene il comportamento del dipendente e la possibilità di considerare rassegnate le dimissioni volontarie anche per fatti concludenti e a prescindere dal rispetto della procedura telematica prevista per legge.
Nel caso specifico, la dipendente, licenziata dall’azienda per assenza ingiustificata, aveva presentato ricorso lamentando che il datore di lavoro avesse comunicato al Centro per l’Impiego la chiusura del rapporto di lavoro, giustificando la cessazione con la voce “dimissione” e non “licenziamento”, non permettendole in questo modo di fruire dell’indennità di disoccupazione.
Come noto, la legge prevede che le dimissioni possano essere presentate unicamente on line, secondo la modalità telematica prevista, a pena di inefficacia delle stesse (art. 26 D. Lgs. 151/2015). Il Legislatore, dunque, sembrerebbe non aver considerato l’ipotesi di dimissioni intervenute per fatti concludenti.
A questo proposito, il Tribunale di Udine ha rilevato dapprima che la sopra citata disposizione di legge non può che riguardare l’ipotesi di una manifestazione istantanea della volontà di risolvere il rapporto per poi aggiungere che, in ogni caso, la previsione normativa delle dimissioni telematiche non comporta una parziale abrogazione di quanto previsto dagli artt. 2118 e 2119 c.c., in forza dei quali per recedere dal contratto è sufficiente la manifestazione della volontà di cessare il rapporto lavorativo, che può essere desunta anche dalle azioni concrete del dipendente (il quale appunto non si presenta al lavoro senza motivazione alcuna perché non ha più intenzione di lavorare per l’Azienda).
La sentenza in esame ha richiamato la legge delega 183/2014 relativa al Jobs Act, la quale non aveva trascurato l’ipotesi di risoluzione tacita del rapporto di lavoro.
Tale sentenza intercetta una sorta di prassi che si va sempre più diffondendo, ossia di assentarsi dal lavoro senza fornire alcuna giustificazione per indurre, così, il datore di lavoro a licenziare per assenza ingiustificata e poter così usufruire dell’indennità di disoccupazione.