liCenziamenti
Indennità sostitutiva della reintegrazione: limitato il diritto alle retribuzioni arretrate
Il lavoratore licenziato illegittimamente con tutela reale, se sceglie le 15 mensilità in alternativa alla reintegrazione, non matura l’ulteriore diritto alle retribuzioni fino all’effettivo pagamento.
Nel caso di specie, il dipendente era stato licenziato per presunta insussistenza della malattia; il giudice, accertata l’illegittimità del licenziamento, aveva condannato il datore di lavoro alla reintegrazione e al pagamento delle retribuzioni fino al giorno dell’effettivo rientro al lavoro.
Dal momento, però, che il dipendente aveva scelto l’indennità sostitutiva della reintegrazione (pari a 15 mensilità), la Cassazione (sentenza n. 22410/15) ha chiarito che il rapporto di lavoro deve ritenersi concluso con la comunicazione dell’opzione e pertanto, in questo caso, le mensilità arretrate sono dovute dal momento del licenziamento fino alla data di comunicazione della scelta, non oltre, anche se corrisposte in ritardo.