Scade il 16 giugno, come ogni anno, la prima rata per il versamento dell’IMU e della TASI dovuta per il 2016 da tutti i possessori di terreni agricoli. Per il conteggio dovranno essere utilizzate le aliquote e le detrazioni deliberate nell’anno 2015. Si può pagare tutto anche in un’unica soluzione, preavvertendo però che i comuni fino al 30 luglio potrebbero ritoccare le aliquote e le detrazioni, pertanto al momento non sembra una opzione consigliabile.
Ai fini di un corretto versamento è necessario tenere conto di quanto stabilito nella nuova Legge di stabilità.
In particolare si evidenzia come l’esenzione Imu valga per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti all’INPS, indipendentemente da dove sia ubicato il terreno. Pertanto quest’anno la qualifica professionale del proprietario o del titolare del diritto reale vale più del posizionamento del terreno agricolo. Dal 2016 infatti, il criterio di selezione è in riferimento all’iscrizione alla previdenza agricola, dato che è l’Inps che svolge l’istruttoria preliminare sui requisiti di chi sia esentato o meno. I requisiti richiesti sono la manuale coltivazione del campo da parte dei coltivatori diretti e della propria famiglia, qualificata come coadiuvanti familiari.
Per quanto concerne invece gli imprenditori agricoli professionali devono dimostrare che impiegano almeno la metà del loro tempo di lavoro sul campo designato e che i proventi della terra coltivata realizzano almeno la metà del proprio reddito di lavoro.
Tuttavia tali requisiti, comunque indispensabili, passano in secondo piano qualora venisse a mancare l’iscrizione alla previdenza agricola.
Tale esenzione, ai sensi di una nota emanata dal ministero delle Finanze n. 20535/2016, è ritenuta applicabile anche ai coadiuvanti familiari che non siano titolari dell’impresa agricola.
In conseguenza di ciò, bisogna evidenziare che non rileva la titolarità della conduzione, ma è sufficiente essere un coadiuvante, unità attiva, del titolare dell’impresa agricola, e perciò titolare di posizione previdenziale propria.
Più particolare invece la situazione in merito alle società di persone o di capitali. È stato già stabilito nel 2012 che le persone giuridiche possono ottenere il riconoscimento di imprenditori agricoli professionali. Per analogia pertanto tali società resterebbero esentate dal pagamento dell’IMU sui campi di proprietà o qualora fossero conduttrici di terreni concessi in usufrutto.
Il problema nasce dal fatto che all’INPS, nella gestione previdenziale, sono iscritte le persone fisiche e non le società. Rifacendosi pertanto all’art. 1 del Dlgs. N. 99/04 si ricorda che alle società agricole di persone viene riconosciuta la qualifica di IAP se ad almeno uno dei soci gli era stata già riconosciuta tale qualifica precedentemente. Medesimo ragionamento vale per le società di capitali ove la qualifica di IAP fosse già posseduta da un amministratore. In merito alle cooperative l’amministratore con la qualifica deve essere anche socio, mentre nelle società in accomandita semplice la qualifica deve essere posseduta da un socio accomandatario.
Attenzione però. Tale trasferimento di qualifica IAP dall’amministratore alla società può essere effettuato una sola volta. Bisogna tenerlo in considerazione al momento delle nomine. In merito ai soci invece la norma non fa menzione. Pertanto per quanto riguarda le società di persone pare non esserci questo vincolo e lo stesso imprenditore agricolo professionale può apportare la sua qualifica a tutte le società di persone ove lui sia socio.
Infine si ricorda che l’esenzione opera: per tutti i terreni che l’anno passato individuavano la base imponibile del versamento utilizzando un moltiplicatore pari a 75; per tutti i terreni agricoli a destinazione immutabile agro-silvi-pastorale, a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile; i terreni incolti e gli orti vanno conteggiati nei terreni agricoli.
Per quanto concerne i fabbricati l’IMU non si applica né per l’abitazione principale né per le costruzioni rurali ad uso strumentale. La tassazione opera invece per i fabbricati rurali ad uso abitativo costituenti residenze secondarie, considerati “altri fabbricati”.