Pausa pranzo
Il lavoratore part time non può “scroccare” il pranzo
Il lavoratore part time che usufruisce ripetutamente del servizio mensa durante l’orario di lavoro, pur non prevedendo il contratto di lavoro a tempo parziale, pause di lavoro e il godimento del servizio, commette un comportamento scorretto che contravviene a un preciso divieto contrattuale e pertanto è assoggettabile ad una sanzione proporzionata alla gravità del fatto. Così ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 4661/2017.
Essendo part-time, un dipendente aveva diritto al massimo ad uno spuntino e ad un caffè nella pausa di 15 minuti prevista da contratto e non ad un pranzo completo, che invece regolarmente consumava durante l’orario di lavoro. Per aver dunque usufruito del pranzo “a scrocco”, il dipendente di un’azienda è stato sottoposto ad una rigorosa sanzione disciplinare, giudicata poilegittima dai giudici di merito e confermata in Cassazione.
A nulla sono valse le doglianze del lavoratore che aveva fondato la sua difesa sull’impossibilità di consumare un pasto in 15 minuti.
La Cassazione invece ha rigettato la domanda del dipendente tendendo conto del dispendio di spesa correlato alla fruizione del servizio mensa, in relazione al quale il datore di lavoro si è accollato contrattualmente un ulteriore costo esclusivamente per i dipendenti full time.
Il dipendente inoltre, è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio.