ESODATI
Riammessi alla sesta salvaguardia migliaia di lavoratori
Grazie alla Uila il ministero del lavoro include anche gli otd agricoli
Gli operai agricoli a tempo determinato (Otd) rientrano nella sesta salvaguardia.
Grazie ad una nota correttiva del ministero del lavoro, infatti, gli otd agricoli sono stati ricompresi tra coloro che potranno beneficiare della pensione seconde le vecchie regole, in deroga ai nuovi requisiti introdotti dal 1° gennaio 2012 dalla riforma Fornero (dl n. 201/2011).
Il risultato è stato ottenuto grazie ad un lavoro incessante della Uila che ha sollecitato il ministero del lavoro a correggere un errore interpretativo.
Grazie al lavoro svolto dalla Uila e dall’Ital-Uil, alcune migliaia di lavoratori agricoli, in precedenza esclusi a causa di una erronea interpretazione della legge da parte del ministero del lavoro, potranno accedere alla pensione con i requisiti ante riforma Fornero. Si tratta di un atto di giustizia a favore di persone impegnate in lavori particolarmente pesanti” ha commentato il segretario generale Stefano Mantegazza. “La Legge n. 147/2014 e la circolare del Ministero del Lavoro n. 27/2014 hanno disciplinato l’accesso alla “sesta salvaguardia” che rappresenta, forse, l’ultima opportunità per i lavoratori esodati di andare in pensione con i requisiti precedenti alla riforma Fornero” ha spiegato Mantegazza. “Tra i lavoratori salvaguardati ci sono quelli con contratto a tempo determinato “cessati” dal lavoro tra il 1 gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato (art. 2, comma 1, lettera e). Oltre agli stagionali dell’industria, quindi, hanno potuto presentare domanda anche gli operai a tempo determinato (Otd) agricoli”.
Le relative domande per l’accesso alla «sesta salvaguardia», per un numero complessivo di 32.100 lavoratori, andavano presentate entro il 5 gennaio 2015, come indicato dal ministero nella circolare n. 27/2014.
Il ministero del lavoro, interpretando erroneamente le norme, aveva escluso gli operai agricoli dalla sesta salvaguardia, in quanto non ricompresi nel decreto legislativo n. 368/2001 e perché un’apposita normativa disciplina il lavoro determinato in agricoltura. A seguito di questa decisione le istanze presentate dai lavoratori agricoli non erano state accolte da parte di molte Direzioni territoriali del lavoro (Dtl).
La Uila e il patronato Ital-Uil si sono tempestivamente attivati per segnalare al ministero l’errore interpretativo e, il 10 Aprile, il dipartimento competente ha emanato la nota di rettifica con la quale riconsidera e ammette l’inclusione dei lavoratori agricoli tra i beneficiari dell’ultima salvaguardia, dando inoltre disposizione alle Dtl di riesaminare le domande già presentate alla luce del nuovo orientamento.
Per tutti i lavoratori che abbiano fatto domanda nei termini previsti, non dovrebbe essere necessaria la proposizione di una nuova istanza.