LAVORO
Congedo parentale, i criteri per la fruizione in modalità oraria
di Raffaella Sette
Negli ultimi mesi sono state introdotte delle nuove norme a modifica dell’art. 32 del Testo Unico a tutela della maternità e paternità (D.Lgs. n. 151 del 26 marzo 2001) sui congedi parentali obbligatori e facoltativi, rispetto la dilatazione dei tempi di fruizione, vincolati all’età del bambino ma senza alcun incremento economico, e la possibilità di fruire il congedo anche su base oraria anziché giornaliera.
Con particolare riguardo a quest’ultimo aspetto, è intervenuta dapprima la legge di stabilità del 2013 (legge 24 dicembre 2012, n. 228) introducendo all’art. 1, c. 339 la possibilità per i genitori lavoratori dipendenti di fruire del congedo parentale anche su base oraria, previa definizione da parte della contrattazione collettiva delle modalità di fruizione dello stesso, dei criteri di calcolo della base oraria e dell’equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa.
Pertanto, la possibilità di utilizzare il congedo parentale ad ore era già stata prevista nel 2013 ma era di fatto rimasta nel cassetto perché la stessa rinviava alla contrattazione collettiva di settore il compito di stabilirne modalità e criteri. Soltanto pochi contratti aziendali, tra cui alcuni della categoria dell’industria alimentare, avevano provveduto a regolamentare la materia.
Di recente, è poi intervenuto il D.Lgs. n. 80 del 15 giugno 2015 che ha introdotto un criterio generale di fruizione del congedo parentale in modalità oraria. Nello specifico, l’art, 7, c. 1 ter, specifica che anche in assenza di condizioni contrattuali, ciascun genitore può scegliere la fruizione del congedo parentale su base oraria in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente all’inizio del congedo parentale.
A completare il quadro normativo, l’Inps ha emesso lo scorso 18 agosto, la circolare n.152 con la quale chiarisce modalità e criteri per la fruizione oraria. In sintesi, la richiesta di congedo parentale orario deve essere presentata all’Inps tramite apposita domanda on-line (attraverso il sito internet dell’Inps o tramite i Patronati), segnalando se il congedo è richiesto sulla base della contrattazione collettiva di riferimento oppure a norma dell’art.32 del T.U. maternità/paternità. Tra i vari chiarimenti, la circolare stabilisce che entrambe le modalità di fruizione giornaliera o mensile possono alternarsi nell’arco dello stesso congedo parentale; si esclude la cumulabilità del congedo parentale a ore con altri permessi o riposi disciplinati dallo stesso T.U. maternità/ paternità; restano invariati i limiti individuali e complessivi entro i quali i genitori possono assentarsi dal lavoro (si rammenta che il Dlgs. 80 ha innalzato da 8 a 12 anni di età del bambino il periodo entro il quale è possibile usufruire di tale diritto); l’indennizzo economico avverrà su base giornaliera anche se la fruizione è effettuata in modalità oraria; a prescindere dalla modalità di fruizione le ore di congedo parentale sono coperte da contribuzione figurativa. Infine, sempre in caso di congedo orario, il termine minimo per il preavviso al datore di lavoro è fissato in 2 giorni.