LEGGE STABILITA’ 2016
Assunzioni: esonero in versione ridotta
di Eleonora Tomba
La Legge di Stabilità 2016, in vigore dal 1° gennaio scorso, ha prorogato l’esonero contributivo già previsto per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate da datori di lavoro privati nel corso del 2015. Con una differenza sostanziale però: ridimensionandolo.
Rispetto all’anno scorso, le aziende che assumeranno tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016 potranno beneficiare di una esenzione dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico pari, nel massimo, a 3.250 euro all’anno per due anni (anziché tre). Complessivamente, l’incentivo alle assunzioni stabili si riduce quindi al 40% del valore dei contributi previdenziali; una somma molto meno accattivante rispetto a ciò di cui ha goduto chi ha assunto nel 2015. Tuttavia, si tratta pur sempre di una misura positiva per le imprese.
L’articolo 1, comma 178 della Legge, conferma sia l’esclusione dal beneficio sia dei contratti di apprendistato e di lavoro domestico, sia dei lavoratori che nei sei mesi precedenti l’assunzione siano stati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, ovvero di coloro per i quali sia già stato richiesto l’esonero nell’anno 2015. La norma prevede, come già lo scorso anno, la non ammissibilità del beneficio per soggetti che abbiano lavorato a tempo indeterminato nei tre mesi precedenti l’entrata in vigore della Legge (1° ottobre e il 31 dicembre 2015) presso lo stesso datore di lavoro che intende richiedere l’esonero o presso società controllate o collegate.
L’esonero contributivo è esteso, anche per quest’anno, ai datori di lavoro del settore agricolo che assumano a tempo indeterminato (esclusi i contratti di apprendistato) tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016, fatta eccezione per i lavoratori che nell’anno 2015 siano risultati occupati a tempo indeterminato o che abbiano effettuato più di 250 giornate, se assunti a tempo determinato.