Appalti
Il passaggio dei soli lavoratori non è trasferimento d’azienda
In caso di cambio di appalto, il trasferimento solo del personale da un datore di lavoro all’altro non può intendersi come trasferimento d’azienda. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con sentenza n. 24972/2016, optando per una interpretazione restrittiva della nozione. Ci sono state, infatti, pronunce, che considerano trasferimento anche la cessione di un gruppo soltanto di dipendenti che costituisca una unità operativa autonoma (Cassazione n. 5678/2013). Questo si ripercuote sulla tutela applicabile ai lavoratori ceduti da un appaltatore all’altro: affinché beneficino dell’art. 2112 del Codice Civile, è necessario che nel passaggio siano compresi anche beni materiali di “non trascurabile entità, tali da rendere possibile lo svolgimento di una specifica impresa”. Questo significa che, in caso di cessione di appalto, qualora transitino al nuovo appaltatore soltanto i lavoratori, senza la struttura organizzativa e operativa, non sarà applicabile loro la tutela prevista dal Codice Civile per la cessione di azienda.