MOLESTIE SESSUALI
Il datore deve provare insussistenza discriminazione
E’ illegittimo il licenziamento, perché discriminatorio, di una lavoratrice che ha denunciato, insieme ad altre colleghe, di aver subito molestie da parte del datore di lavoro e che è stata licenziata per ritorsione e per non aver acconsentito alle avances.
Con la sentenza n. 23286 del 2016, la Corte di Cassazione si è pronunciata su un argomento sensibile, sancendo nuove regole per dimostrare eventuali molestie sessuali sul luogo di lavoro.
In particolare, se la denuncia arriva da più dipendenti, sarà il “datore di lavoro molesto” a dover fornire la prova dell’insussistenza della discriminazione in caso di licenziamento dei lavoratori molestati, licenziamento che, di conseguenza, verrà ritenuto illegittimo. Inoltre, nella vicenda in questione, la situazione era aggravata dal fatto che molte lavoratrici assunte dal datore si erano dimesse senza evidenti motivi.
La Cassazione, quindi, ha respinto il ricorso presentato dall’imprenditore, confermando la condanna al risarcimento e la reintegra della lavoratrice sul posto di lavoro.