JOBS ACT
Co.co.co, nuovi requisiti dal 1 gennaio
di Eleonora Tomba
Dopo l’eliminazione, dallo scorso 25 giugno, dei contratti a progetto e delle associazioni in partecipazione con apporto di solo lavoro, dal 1 gennaio 2016 cambiano anche i requisiti per le collaborazioni coordinate e continuative che possono considerarsi “genuine”.
Il D.lgs. n. 81/2015, che ha riordinato i contratti di lavoro, stabilisce, infatti, che a partire dal nuovo anno tutte le collaborazioni etero-organizzate (ovvero le prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento a tempi e luogo di lavoro), sono considerate rapporti di lavoro subordinato, restringendo il campo delle co.co.co. da ritenere, invece, “genuine”. In particolare, sono collaborazioni vere e proprie: quelle certificate presso Commissioni di certificazione; quelle per professioni intellettuali che richiedono l’iscrizione in appositi albi professionali (ad es. se è il collaboratore è un agronomo); quelle instaurate con componenti di organi di amministrazione e controllo di società o con membri di collegi e commissioni; quelle rese a fini istituzionali in favore di associazioni sportive dilettantistiche; quelle le cui discipline specifiche, in ragione delle particolari esigenze produttive e organizzative del relativo settore, siano contenute in accordi collettivi nazionali (ad. es. call center).
Sempre dal 1 gennaio 2016, l’art. 54 del decreto prevede, inoltre, la possibilità di sanare co.co.co., co.co.pro. e contratti a partita Iva che in realtà mascheravano un rapporto subordinato, trasformandoli in contratti a tempo indeterminato attraverso una conciliazione in Dtl, in sede sindacale oppure davanti a una Commissione di certificazione. Il datore di lavoro deve impegnarsi a mantenere il lavoratore in azienda per almeno 12 mesi e in cambio otterrà l’estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all’erronea qualificazione del rapporto di lavoro.


