LICENZIAMENTO
Solo la colpa grave legittima il licenziamento di una madre
La lavoratrice madre può essere licenziata solo per colpa grave. Il requisito della giusta causa non è infatti sufficiente secondo quanto stabilito dalla Cassazione con la sentenza n. 2004, depositata il 26 gennaio 2017.
Nel caso in questione, la dipendente mamma, già licenziata e successivamente riammessa in servizio, era stata trasferita in un altro ufficio presso il quale non si è presentata, rimanendo assente ingiustificata per oltre sessanta giorni consecutivi.
Il datore di lavoro avvalendosi delle norme del CCNL di riferimento, che permettono di risolvere il rapporto di lavoro del dipendente che si assenta arbitrariamente dal servizio, l’ha quindi licenziata. Licenziamento impugnato dalla donna che ne ha eccepito la nullità per violazione della normativa a tutela della maternità, la quale prevede il divieto di licenziare una lavoratrice madre, salvo che non ricorra la colpa grave (art. 54, d.lgs. n. 151/2001).
Su tale tema, la Cassazione ha accolto le motivazioni della donna, richiamando alcuni principi precedenti (Cassazione n. 19912/2011) e la decisione della Corte Costituzionale (Corte Cost. n. 61/1991). Infatti, secondo la Cassazione, è necessario verificare se ricorra la colpa grave, diversa, per il connotato di gravità, da quella stabilita dalla disciplina della contrattazione collettiva per i casi di inadempimento del lavoratore sanzionati con la risoluzione del rapporto di lavoro.
I giudici della suprema Corte Cassazione hanno quindi rimesso la causa ai giudici di merito, chiedendo di accertare e verificare l’effettiva sussistenza della colpa grave, tale da giustificare non solo la risoluzione del rapporto di lavoro ma anche l’esclusione del divieto di licenziamento, secondo legge, per attuare la tutela costituzionale della maternità e dell’infanzia.