CASSAZIONE
Sciopero, non invocabile se rifiuto svolgere solo alcune mansioni
Il diritto di sciopero non può essere invocato per giustificare il rifiuto di svolgere soltanto alcune mansioni.
Lo ha affermato la Corte di Cassazione con sentenza n. 1350 del 26 gennaio 2016. Nel caso di specie, il lavoratore era stato sanzionato dall’azienda con quattro giorni di sospensione per essersi rifiutato più volte in giorni diversi di sostituire un collega assente, nonostante l’accordo aziendale applicato prevedesse un espresso obbligo in tal senso. Il dipendente sosteneva che il rifiuto di effettuare la sostituzione costituisse esercizio del diritto di sciopero, in adesione all’agitazione sindacale proclamata dalla sigla di appartenenza. La Cassazione, partendo dal presupposto che lo sciopero deve intendersi come astensione collettiva dalla prestazione messa in atto dai lavoratori per la tutela dei propri interessi, a costo di perdere la relativa retribuzione, ha chiarito che quando il rifiuto di rendere la prestazione non copra l’intera gamma di mansioni previste nella fascia oraria di lavoro, ma riguardi solo uno o più compiti, siamo al di fuori del concetto di sciopero ed ha, quindi, rigettato il ricorso del lavoratore.