SINDACATO
RSA/RSU: trasferimento illegittimo se manca il nullaosta
Il trasferimento della RSA o RSU è illegittimo se il datore di lavoro non ha preventivamente chiesto e ottenuto il nullaosta dall’associazione sindacale di appartenenza e integra la condotta anti sindacale prevista dalla Legge n. 300/70. Lo ha dichiarato il Tribunale di Bari con la sentenza n. 688/2016, in relazione al caso di una lavoratrice RSU che era stata trasferita in un negozio diverso da quello a cui era addetta a causa di perdite nel punto vendita d’origine. Il datore di lavoro dichiarava di averla selezionata in base al criterio della minore anzianità aziendale ma, pur avendone fatto richiesta, aveva proceduto a trasferire la dipendente prima di ottenere il nullaosta del sindacato, che si era opposto al trasferimento rivolgendosi al giudice. Il Tribunale, verificata la sussistenza delle oggettive ragioni organizzative alla base del trasferimento, lo ha però dichiarato illegittimo per violazione della procedura prevista dall’articolo 22 dello Statuto dei Lavoratori, disponendo, quindi, il rientro della dipendente presso il punto vendita d’origine. Per la dichiarazione di illegittimità il giudice ha preventivamente controllato che la lavoratrice svolgesse effettivamente attività di rappresentanza sindacale e, oltre al dato inconfutabile dell’essere stata eletta come RSU, ha sottolineato che il solo fatto che il datore avesse chiesto il nullaosta (senza ottenerlo), costituiva implicito riconoscimento del ruolo sindacale della donna.