LICENZIAMENTO
Reintegra e risarcimento se licenzi la mamma
Licenziare una mamma prima che il bambino abbia compiuto un anno comporta per il datore di lavoro sia il risarcimento del danno che la reintegrazione nel posto di lavoro. E le due sanzioni non sono alternative.
È quanto ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 475/2016, in relazione al caso del licenziamento di una lavoratrice madre, assunta con il regime precedente alla Riforma Fornero (legge n. 604/1966), durante il periodo protetto. La Corte D’Appello aveva dato al datore di lavoro la facoltà di scelta tra la riassunzione e il risarcimento, secondo il regime di tutela cd. obbligatoria, ma la Cassazione, allineandosi alla normativa vigente, ha dichiarato nullo il licenziamento per violazione del Testo Unico in materia di maternità e paternità (D.lgs. n. 151/2001), con la conseguenza che il rapporto di lavoro deve intendersi come mai risolto.
Il datore è stato, quindi, condannato non solo a reintegrare la dipendente, ma a pagarle anche tutte le spettanze dalla data del licenziamento all’effettivo rientro al lavoro. Il licenziamento della lavoratrice in gravidanza o durante il puerperio è, infatti, considerato privo di effetti a prescindere dalla dimensione aziendale. E la situazione non cambia sia se la madre è stata assunta prima dell’entrata in vigore delle cd. Tutele crescenti (7 marzo 2015) sia se è stata assunta dopo.