LAVORO
NASpI anche per i licenziamenti disciplinari
Chiarimento da parte del Ministero del Lavoro
di Eleonora Tomba
Chi perde il lavoro per licenziamento disciplinare oppure chi accetta l’offerta economica proposta dal datore di lavoro in sede di procedura di conciliazione volontaria (prevista dall’articolo 6 del D.Lgs. 23/2015) ha comunque diritto alla NASpI, la nuova indennità di disoccupazione in vigore dal prossimo 1 maggio. A chiarirlo è stato il Ministero del Lavoro, con interpello n.13/2015.
Il dubbio nasceva dall’articolo 3 del D.Lgs. 22/2015 (il decreto attuativo del Jobs Act che introduce e disciplina la NASpI), in base al quale l’indennità è riconosciuta a coloro che: perdono involontariamente l’occupazione, siano in stato di disoccupazione, abbiano almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti e almeno 30 giorni di lavoro effettivo nei 12 mesi. In particolare, si era ipotizzato che il requisito della “involontarietà” della perdita dell’occupazione fosse di per sé incompatibile con il licenziamento disciplinare; di conseguenza i lavoratori licenziati per motivo disciplinare non avrebbero avuto accesso alla NASpI.
Il ministero ha precisato che, non essendo previste ipotesi di esclusione dalla norma, anche il licenziamento disciplinare deve considerarsi come qualsiasi altro licenziamento ai fini dell’accesso alla NASpI.
Lo stesso tipo di problema, peraltro, era sorto in passato relativamente all’ASpI (l’Assicurazione Sociale per l’Impiego in vigore per i licenziati entro il 30 aprile), e anche all’epoca il ministero aveva dato la medesima interpretazione, precisando (interpello n. 29/2013) che il licenziamento disciplinare non può considerarsi come forma di disoccupazione volontaria perché è un provvedimento comunque rimesso “alla libera determinazione e valutazione del datore di lavoro e costituisce esercizio del potere discrezionale”.
L’interpello n. 13/2015 aggiunge, inoltre, che si considerano disoccupati involontari anche i lavoratori che accettano la proposta di conciliazione prevista dal D.Lgs. 23/2015, con la quale, dopo il licenziamento, il datore di lavoro offre una somma di denaro al lavoratore a fronte della sua rinuncia a proporre vertenza. Anche per queste persone sarà quindi possibile richiedere la nuova indennità di disoccupazione.

