LICENZIAMENTO
Licenziabile il lavoratore più costoso e meno performante
E’ legittimo licenziare un lavoratore che, a parità di mansioni, comporti maggiori costi per l’azienda, risulti meno performante e sia titolare anche di altri redditi.
E’ quanto ha deciso la Corte di Cassazione con la sentenza n. 25192 del 7 dicembre 2016 in cui i giudici erano stati chiamati a pronunciarsi sulla legittimità di un licenziamento comminato per motivi oggettivi, ma con criteri di scelta diversi da quelli espressamente previsti dall’art. 5 della L. 223/1991 (carichi di famiglia, anzianità esigenze tecnico produttive).
Con lo scopo di ridurre i costi per far fronte ad un calo del fatturato, una società aveva deciso nell’ambito di una riorganizzazione, di licenziare un lavoratore di un reparto in cui operavano altri 3 dipendenti con le stesse mansioni. Il datore di lavoro, prescindendo dai criteri oggettivi previsti dalla legge in caso di licenziamento collettivo, ha disposto il licenziamento del dipendente che era risultato più costoso per l’azienda, non aveva raggiunto gli obiettivi del premio e al contempo era titolare di altri redditi.
Scelta condivisa dalla Corte di Appello che, riformando la sentenza di primo grado, ha ritenuto legittimo il licenziamento, impugnato, però, dal dipendente dinanzi alla Corte di Cassazione. Tuttavia anche la Suprema Corte, confermando quanto statuito nel giudizio di secondo grado, ha respinto il ricorso del dipendente ritenendo i criteri adottati dal datore di lavoro ragionevoli e idonei alla elaborazione di una graduatoria, basata su una comparazione su basi oggettive di tutti i lavoratori interessati alla riduzione dell’organico.