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Installazione telecamere solo con accordo sindacale

13 Giugno 2017
in LAVORO E GIURISPRUDENZA
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CONTROLLI A DISTANZA
Installazione telecamere solo con accordo sindacale

L’installazione in azienda delle telecamere da parte del datore di lavoro è illegittima e penalmente sanzionata anche se c’è il consenso scritto dei dipendenti. Gli strumenti di controllo a distanza possono essere installati solo se è stato stipulato un accordo con i sindacati.

A stabilirlo è la Cassazione con la sentenza n. 22148 del 2017, che cambia rotta rispetto all’orientamento interpretativo fino ad ora seguito in materia di controllo dei lavoratori a distanza.

La fattispecie riguarda l’installazione di telecamere in un negozio, collegate tramite la rete wi-fi ad un monitor, da parte della titolare dello stesso. Tale dispositivi permettevano di controllare lo svolgimento dell’attività dei dipendenti, ma la loro installazione non era stata preceduta da un accordo sindacale ne’ dall’autorizzazione della direzione territoriale del lavoro. Così la datrice, condannata in Appello, ha proposto ricorso ai giudici della Cassazione sulla base di un orientamento precedente per cui il reato non può dirsi integrato se il datore di lavoro ha acquisito in via preventiva il consenso di tutti i dipendenti (cosa che la titolare ha effettuato). I giudici di legittimità, però, hanno ritenuto che “il consenso espresso dei lavoratori, sia esso scritto o orale, non può scriminare la condotta del datore di lavoro che abbia installato gli impianti di videosorveglianza senza rispettare l’apposita normativa”.

Infatti, secondo quanto definito dall’art. 23 del d.lgs. n. 151/2015, relativo all’istituto dei controlli a distanza e che riformula l’art. 4 della L. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), l’installazione di apparecchiature (da impiegare per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro, per la tutela del patrimonio aziendale, ma dalle quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza del lavoro dei dipendenti) deve essere preceduta da un accordo tra rappresentanze sindacali dei lavoratori e datore di lavoro; in caso negativo il datore deve richiedere l’autorizzazione amministrativa della DTL competente. Questo nuovo orientamento della Cassazione vale con riferimento alla formulazione dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori sia antecedente che successiva all’entrata in vigore del Jobs Act.

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