CASSAZIONE
Infortuni sul lavoro: anche in caso di colpa del lavoratore c’è indennizzo Inail
Con sentenza n. 17917 del 2017 la Corte di Cassazione si è pronunciata su un principio, già riconosciuto in giurisprudenza, secondo cui il lavoratore che si infortuni sul luogo di lavoro, durante un periodo di inabilità temporanea al lavoro concesso per un infortunio precedente (sempre verificatosi durante il lavoro e non ancora chiuso dall’INAIL), non può restare privo di tutela assicurativa sociale, sulla stregua di principi diversi da quelli stabiliti dalla legge (T.U. n. 1124 del 30 giugno 1965).
Il caso in questione si riferisce a un coltivatore diretto infortunatosi mentre era alla guida di un trattore agricolo, malgrado fosse formalmente in periodo di astensione dal lavoro a causa di un precedente infortunio.
Secondo l’INAIL il lavoratore si sarebbe sottoposto a un rischio elettivo (non risarcibile) per la sua libera scelta di lavorare nonostante autorizzato a rimanere a casa. Sempre secondo l’INAIL, se fosse rimasto a casa, anziché recarsi al lavoro, non si sarebbe trovato nella condizione di correre quel rischio e l’evento non si sarebbe verificato. Quindi, il lavoratore si sarebbe posto volontariamente in una condizione di non tutela assicurativa sociale perché l’occasione di lavoro sarebbe stata procurata volontariamente dal lavoratore con la colposa condotta.
La Cassazione, invece, ribadisce che non può ritenersi che il lavoratore sia incorso in una condotta colposa per il solo fatto di essersi recato al lavoro anziché rimanere a casa propria, per questo esponendosi ad un ultra rischio di tipo elettivo e, quindi, giudica inammissibili le argomentazioni sollevate dall’INAIL in tema di occasione di lavoro, escludendo che il lavoratore, pur ponendosi volontariamente in una situazione di rischio e pericolo, sia potuto incorrere nella perdita di una garanzia sociale irrinunciabile.