Jobs Act
Controlli a distanza: tanta confusione e poche garanzie
di Eleonora Tomba
Controlli semplificati: per chi? Il Jobs Act avrebbe dovuto rendere più semplice e al passo con i tempi la disciplina della sorveglianza dei lavoratori, ma, al momento, così non è.
Il nuovo articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori ha creato una serie di dubbi interpretativi che complicano la vita alle aziende e mettono a rischio la privacy dei dipendenti.
La nuova norma esclude la necessità dell’accordo sindacale o dell’autorizzazione amministrativa per gli strumenti utilizzati dal lavoratore per la prestazione e per quelli di registrazione degli accessi e delle presenze, precisando inoltre che le informazioni così raccolte sono utilizzabili “a tutti fini” (anche a quelli disciplinari). Unico limite è che i dispositivi siano utilizzati dal dipendente per rendere la prestazione: è quindi necessario un collegamento tra strumento e attività lavorativa che, però, non si traduce in una garanzia assoluta per il lavoratore. Dato che l’autonomia organizzativa è uno dei poteri del datore di lavoro, sarà lui a decidere cosa possa considerarsi “strumento di lavoro”.
Non serve la procedura sindacale neppure per la registrazione delle presenze e degli accessi: anche qui, non è chiaro se la norma si riferisca solo al controllo di entrata e uscita oppure anche agli spostamenti interni o addirittura alla presenza alla propria postazione durante l’orario di servizio.
Il Ministro del Lavoro si barrica dietro all’obbligo (imposto sempre dalla norma) di rispettare il Codice sulla privacy, dimenticandosi, forse, che quello stesso codice consente al datore di lavoro di utilizzare, in un eventuale giudizio, gli elementi raccolti anche in violazione delle norme ivi contenute.
È stato detto da più parti che la modifica allo Statuto serviva perché le nuove tecnologie hanno contaminato quasi tutti i tipi di lavoro, ma vale la pena ricordare che di tali strumenti si fa spesso un uso promiscuo, personale e lavorativo.
Se i lavoratori devono ragionevolmente prendere atto del fatto che tutti i dispositivi informatici aziendali sono teoricamente controllabili dal datore di lavoro, è necessario che il Ministero si faccia garante contro un utilizzo potenzialmente distorto di questa norma, e intervenga a fornire dei chiarimenti anche per le imprese.