IMU AGRICOLA
Classificazione Istat nuova beffa per comuni montani e non
Ranaldi (Uimec-Copagri) “Chi legifera non sa quello che fa”
“La Uimec-Copagri da sempre si è battuta per l’eliminazione dell’Imu agricola come tassa iniqua e sbagliata. L’iter parlamentare ha dimostrato ancora una volta che chi leggifera spesso non sa, o finge di non sapere, quello che sta facendo.” E’ questo il commento di Alessandro Ranaldi, presidente Uimec, in merito alla pubblicazione, ieri, in Gazzetta Ufficiale (70 del 25 marzo 2015) della legge 34/2015, recante misure urgenti in materia di esenzione Imu sui terreni agricoli.
“Dopo le comunità montane sul mare oggi scopriamo che l’Imu va parametrata a seconda se il comune sia montano o parzialmente montano. Se il proprietario o affittuario è coltivatore diretto o imprenditore agricolo” prosegue Ranaldi. “Tutto bene? Certamente no visto che l’elenco dei comuni così come si evince dalla relazione presentata dall’Istat al Tar del Lazio evidenzia che la classificazione non è basata su criteri altimetrici. La classificazione è piuttosto “bizzarra” e qui ci fermiamo. A quando il contribuente sarà trattato da cittadino e rispettato dalle istituzioni.”
L’affermazione di Ranaldi trae origine dall’ultima beffa sull’Imu agricola, in ordine di tempo: la classificazione dell’Istat che differenzia i comuni in montani, parzialmente montani e non montani ai fini della determinazione del pagamento Imu. Una classificazione che non si basa, però, su un criterio altimetrico e su cui l’Anci Lazio ha presentato ricorso al Tar. Infatti, mentre per i comuni montani è prevista l’esenzione totale del versamento Imu e, dunque, i proprietari dei terreni non sono tenuti al pagamento, in quelli parzialmente montani sono esentati solo i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali. In tutti gli altri comuni, invece, chi possiede un terreno agricolo deve pagare la relativa imposta.
Sui criteri utilizzati per classificare i comuni, l’Istat ha dovuto depositare una relazione per effetto di un’ordinanza del Tar. Il problema risiede nel fatto che il criterio non è altimetrico e cioè, i comuni non sono ordinati in base all’altezza sul livello del mare.
Per quanto riguarda i Castelli Romani, ad esempio, i comuni di San Cesareo (312 mt) e Colonna (343 mt) sono considerati montani, mentre Rocca di Papa (680 mt) e, soprattutto, Rocca Priora (768 metri di altitudine e sede della comunità montana) nell’elenco Istat risultano parzialmente montani. Proprio come il comune di Roma.
Sempre secondo l’elenco Istat poi Monte Argentario (Grosseto), località balneare a 5 metri sul livello del mare, è un comune montano, mentre non lo sono Gesualdo (Avellino), 670 metri di altitudine, Montefiascone (Viterbo) e Montemiletto (Avellino) arroccati a 600 metri. Al contrario, sono montani i comuni sardi di Domusnovas e Tratalias sebbene, rispettivamente, a trenta e, addirittura, zero metri sul livello del mare.