Cassazione
Cessione di un solo gruppo di dipendenti, è trasferimento d’azienda
La Cassazione ha stabilito che si configura il trasferimento di un ramo di azienda anche nel caso in cui la cessione abbia ad oggetto solo un gruppo di dipendenti, con particolari competenze, che siano stabilmente coordinati ed organizzati tra loro nella produzione di beni e servizi, realizzando, pertanto, una successione legale del contratto di lavoro (sentenza n. 7121 del 12 aprile 2016).
Il caso specifico si riferiva ad un gruppo di lavoratori riassunto da un nuovo appaltatore di servizi, subentrato ad uno precedente, il quale aveva provveduto al licenziamento di quelle stesse persone. La Corte di Cassazione ha evidenziato come, in tal caso, il rapporto di lavoro dovesse continuare con il cessionario, lasciando così intatti i diritti dei lavoratori, nel rispetto dell’art. 2112 del codice civile (mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d’azienda).
Per i giudici della Suprema Corte, dunque, il subentro di un nuovo imprenditore può avere ad oggetto anche solo un gruppo di lavoratori, coordinati tra loro, purché il concetto di azienda sia collegabile ad un’entità economica autonoma e organizzata in maniera stabile che, in occasione del “trasferimento”, conserva la sua identità.