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Assegni familiari anche ai cittadini extra UE

24 Ottobre 2017
in LAVORO E GIURISPRUDENZA
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CORTE GIUSTIZIA EUROPEA
Assegni familiari anche ai cittadini extra UE

Gli assegni familiari spettano anche ai cittadini extra Ue titolari di permesso di lavoro. Lo ha stabilito la Corte di Giustizia Europea con sentenza n. c449/16 del 21 giugno 2017. Pertanto tali cittadini, hanno diritto alla parità di trattamento nell’accesso alle prestazioni di sicurezza sociale ai sensi dell’art. 12 della Direttiva Comunitaria n. 2011/98.

La sentenza si riferisce a una vicenda che ha riguardato una cittadina extra UE, residente a Genova e titolare di un permesso di lavoro di durata superiore a sei mesi, alla quale il comune di Genova e l’INPS avevano negato gli assegni familiari per i suoi tre figli minorenni.

In particolare, le autorità nazionali avevano respinto le istanze della donna poiché sostenevano che il beneficio degli assegni familiari spettasse unicamente ai titolari di un permesso di soggiorno di lunga durata.

La donna era ricorsa prima al Tribunale di Genova che ha respinto il ricorso e poi si era rivolta alla Corte di Appello che decideva di chiamare in causa la Corte di Giustizia Europea per chiedere chiarimenti in merito all’interpretazione della direttiva sul permesso unico di soggiorno e di lavoro dei lavoratori non Ue.

L’organo europeo ha qualificato gli assegni familiari tra le “prestazioni di sicurezza sociale” così come richiamate dall’art. 3 del Regolamento Europeo n. 883/2004, in quanto trattasi di prestazioni attribuite ai beneficiari a prescindere da valutazioni individuali o da esigenze specifiche del richiedente. Pertanto tali prestazioni devono essere riconosciute a tutti i cittadini stranieri di cui all’art. 12 della Direttiva Comunitaria n. 2011/98 in condizioni di piena parità con i cittadini italiani.

La Corte di Giustizia Europea ha precisato altresì che la Direttiva Comunitaria 2011/98 ammette deroghe che permettono di circoscrivere in un perimetro più ristretto il principio di parità di trattamento. Tuttavia tali deroghe restrittive scattano solo se il Paese membro esprima espressamente la volontà di avvalersene. Tale scelta di tipo restrittivo non è stata fatta dalla normativa italiana con la conseguenza che il principio della parità di trattamento opera a tutto campo e che le norme interne delle autorità nazionali che limitano il beneficio degli assegni ai titolari di soggiorno di permesso di soggiorno a lungo periodo, non sono compatibili con le norme comunitarie.

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