DISOCCUPAZIONE
Al via DiS-Coll, indennità per i co.co.co.
L’Inps chiarisce modalità operative del nuovo strumento
Via libera all’indennità di disoccupazione per i co.co.co. che perdono il lavoro nel 2015.
L’Inps ha specificato, ieri con la circolare n.83, le istruzioni operative relativamente alla prestazione introdotta dal dlgs n. 22/2015 di attuazione del Jobs act.
La nuova prestazione DIS –COLL opererà in via sperimentale solo per il 2015 e sostituisce e ingloba relativamente all’anno 2014 la vecchia una tantum. I destinatari della prestazione sono tutti i co.co.co iscritti in via esclusiva alla gestione separata Inps, non solo quelli a progetto; sono esclusi i sindaci, gli amministratori, i titolari di partita Iva e i pensionati. L’indennità copre gli venti di disoccupazione verificati dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre. La misura è pari al 75% del reddito medio mensile del collaboratore e nel caso in cui tale reddito sia superiore a 1.195 euro, al 75% si aggiunge il 25% dell’eccedenza. Ad ogni modo, l’indennità non può superare l’importo massimo mensile di 1300 euro. La Dis-Coll sarà corrisposta mensilmente per un periodo pari alla metà dei mesi di durata del rapporto di collaborazione tra il 1 Gennaio 2014 e il giorno di cessazione di lavoro.
Andranno presentate entro il 4 luglio le richieste per le cessazioni intervenute fino al 27 aprile, mentre per le successive la richiesta andrà effettuata entro 68 giorni dal verificarsi. Fino all’11 maggio la domanda sarà accettata anche su carta o per Pec (Posta elettronica certificata), ma dopo tale data la Dis-Coll andrà presentata esclusivamente in via telematica.
La prestazione spetta se ricorrono questi requisiti: stato di disoccupazione al momento della domanda di prestazione; tre mesi almeno di contributi tra il 1° gennaio 2014 e il giorno di perdita dell’occupazione; un mese di contributi oppure un rapporto di collaborazione di durata pari almeno a un mese e che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla metà dell’importo che dà diritto all’accredito di un mese di contribuzione nell’anno 2015 (1.295,66 euro).
Relativamente al primo requisito, l’Inps precisa che ai sensi dell’art. 2, comma 1 del dlgs n. 181/2000, lo status di disoccupato va comprovato dalla presentazione del lavoratore presso il servizio competente o per mezzo dell’invio, tramite Pec, della dichiarazione d’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. Tuttavia, come già previsto ai fini Aspi, l’Inps stabilisce che anche i collaboratori potranno rilasciare direttamente alle sedi territoriali la dichiarazione d’immediata disponibilità al lavoro al momento della presentazione della domanda di Dis-Coll.