FERIE
No al ristoro dei giorni persi se il datore invita a goderne
Il lavoratore che non gode delle ferie, nonostante sia stato messo dal datore in condizione di farlo prima della fine del rapporto di lavoro, perde il diritto a goderne. Al contrario, le ferie non godute possono essere monetizzate e riscosse dagli eredi.
E’ quanto si evince da tre sentenze con le quali la Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è pronunciata in merito al diritto alle ferie dei lavoratori (cause C-619/16, C-684/16 e C-596/16).
Con riferimento alle prime due cause, la Corte ha dichiarato che, secondo quanto disposto dalla normativa UE, il diritto alle ferie, irrinunciabile e mai monetizzabile, se non a fine rapporto, può estinguersi soltanto se il lavoratore sia stato posto dal datore di lavoro, con informazione adeguata, in condizione di fruirne in tempo utile, ossia prima della fine del rapporto di lavoro. Il lavoratore, dunque, perderà il diritto di godere delle ferie se il datore è in grado di fornire la prova che, con piena consapevolezza, egli si è astenuto dal godere le proprie ferie annuali retribuite dopo essere stato posto nelle condizioni di esercitare effettivamente il suo diritto. Non solo. In caso di cessazione del rapporto lavorativo, decadrà anche il correlato diritto a un’indennità sostitutiva per le ferie non godute.
Infine, con la sentenza relativa alla causa C-596/16, la Corte ha ribadito che il decesso di un lavoratore non estingue il suo diritto alle ferie. Pertanto, gli eredi possono richiedere l’indennità sostitutiva per le ferie non godute.

