È stato rinnovato lo scorso 9 aprile l’accordo integrativo del gruppo Manifatture Sigaro Toscano valido per il quadriennio 2018-2021 che, in seguito alle assemblee di consultazione svolte nelle manifatture di Lucca e Cava dè Tirreni (Sa), è stato approvato a maggioranza dei lavoratori. Un ulteriore contratto integrativo siglato nel settore alimentare, che si aggiunge a quelli già rinnovati negli ultimi mesi, a dimostrazione dell’impegno sindacale per la difesa del lavoro, la tutela dei lavoratori e il rilancio dell’economia.
Uila, Fai e Flai considerano l’accordo positivo per gli importanti risultati normativi ed economici raggiunti e per le relazioni industriali serie e proficue tra le parti che, senza dubbio, rappresentano un valore aggiunto nel creare condizioni di miglior favore per le lavoratrici e i lavoratori che rappresentiamo.
Per quanto riguarda l’aspetto economico complessivamente l’incremento del premio messo in palio per il prossimo quadriennio è di 350€, pari al 12% rispetto al precedente, a cui si aggiungono 91€ (al 3’livello) per chi scegliesse di convertire parte del premio in welfare. A tal proposito, si è convenuto di prevedere una quota di conversione pari al 30% del valore massimo previsto per l’intero PPO messo in palio ogni anno, sia sulla quota annuale che mensile, e si potrà accedere a tale sistema, su libera ed espressa scelta del singolo lavoratore. Inoltre, si è deciso di orientare le quote di premio convertite in welfare prioritariamente alle seguenti aree di intervento: previdenza integrativa, assistenza sanitaria, genitorialità, assistenza ad anziani e/o non autosufficienti.
Prosegue l’impegno verso il tema della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Alle lavoratrici e ai lavoratori sarà garantita la retribuzione di un giorno nel caso di malattia del figlio fino a 9 anni di età mentre, in caso di patologie gravi, sempre del figlio, i giorni retribuiti salgono a tre rispetto ai due già previsti dal Ccnl dell’industria alimentare all’art.40 bis, lett. a).
Infine, una norma di grande sensibilità delle parti, riguarda il verificarsi di patologie di particolari gravità dei dipendenti di cui all’art. 47 del Ccnl: in tali casi sarà corrisposto il 75% della retribuzione per i secondi sei mesi di assenza e il 50% per ulteriori sei mesi.
Attenzione è rivolta alla stabilità occupazionale, valutando anche eventuali diritti di precedenza; alla sicurezza sul lavoro, confermando lo scambio di informazioni tra i RLS delle diverse aziende operanti nei siti a diverso titolo secondo quanto disposto dal Ccnl industria alimentare; alla formazione, che sarà oggetto di
confronto con le Rsu, quale elemento fondamentale per la crescita professionale dei lavoratori e per l’evoluzione organizzativa dell’azienda.