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Lavoratrice reintegrata sul posto di lavoro in base alle norme antecedenti alla riforma Fornero

31 Marzo 2016
in LAVORO E GIURISPRUDENZA
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CASSAZIONE
Lavoratrice reintegrata sul posto di lavoro in base alle norme antecedenti alla riforma Fornero

Se durante il periodo di prova il lavoratore viene adibito a mansioni inferiori rispetto a quelle concordate nel contratto di assunzione, il datore di lavoro non può licenziarlo per mancato superamento della prova stessa. A stabilirlo è la Cassazione con una sentenza del 22 maggio 2015 n. 10618.

La vicenda, nata nel 2008, prende origine dal licenziamento di una lavoratrice che, nel corso del periodo di prova, ha svolto due tipologie di mansioni differenti. In una prima fase è stata assegnata esattamente alle mansioni concordate nel contratto di assunzione. In un secondo periodo, la dipendente ha svolto attività differenti da quelle inizialmente pattuite. La società al termine del periodo di prova ha licenziato la dipendente, ma questa è stata reintegrata in servizio sia dal Tribunale che dalla Corte d’Appello.

La corte di cassazione, con questa sentenza, prende anche posizione in merito alla questione del regime sanzionatorio applicabile ad un recesso ingiustificato durante il periodo di prova e statuisce che “quando le mansioni effettivamente svolte durante il periodo di prova siano significativamente diverse da quelle concordate, il lavoratore ha diritto alla reintegrazione sul posto di lavoro, secondo quanto stabilito dall’articolo 18 dello statuto dei lavoratori”.

La decisione dei giudici di legittimità si riferisce alla norma antecedente alla riforma Fornero, che ha definito il sistema indennitario come la regola generale da applicare ai licenziamenti, trasformando la reintegra in un’eccezione.

Sicuramente, se la controversia fosse ricaduta nell’ambito di applicazione della Legge Fornero o della disciplina definita dal Jobs Act, applicabile ai lavoratori assunti dal 7 marzo 2015, probabilmente le conclusioni della Cassazione sarebbero state diverse.

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