INPS
Voucher e indennità Cig cumulabili
Chiarimento anche su compatibilità NASpI, mobilità e Ds agricola
di Eleonora Tomba
Indennità di cassa integrazione e lavoro accessorio sono interamente cumulabili fino a 3000 euro. A stabilirlo è il decreto legislativo n. 81/2015 che, riordinando le tipologie contrattuali, prevede l’utilizzabilità dei voucher in tutti i settori produttivi, nel limite complessivo di 3000 euro (netti) di compenso per anno civile (1 gennaio – 31 dicembre) per rapporti di lavoro con percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito.
L’ipotesi già prevista per la NASpI, viene estesa ora anche ai trattamenti di cassa integrazione e mobilità. Lo ha chiarito l’INPS con la circolare n. 170/2015, fornendo anche alcune precisazioni di carattere generale: nonostante la norma sia entrata in vigore lo scorso 25 giugno, deve considerarsi retroattiva, al fine di garantire parità di trattamento ai lavoratori percettori di prestazioni a sostegno del reddito che abbiano avuto remunerazioni da lavoro accessorio tra il 1 gennaio 2015 e il 24 giugno 2015 e per coloro che li abbiano percepiti fino al 31 dicembre 2014 e a partire dal 25 giugno 2015. Per quanto riguarda la contribuzione figurativa l’Istituto fornirà dei chiarimenti con un successivo messaggio.
Quando il lavoro accessorio superi i 3000 euro annui, il trattamento di cassa integrazione non è integralmente cumulabile ed è necessario presentare all’INPS apposita dichiarazione di inizio attività prima del superamento di tale limite, mentre in caso di non superamento del tetto, non è necessaria alcuna comunicazione preventiva.
Le stesse regole valgono sostanzialmente anche per i percettori di NASpI, di indennità di mobilità o di DS agricola, con l’unica differenza che deve essere data comunicazione all’INPS entro 30 giorni dall’inizio del lavoro accessorio per i percettori di NASpI ed entro cinque giorni per i percettori di indennità di mobilità.