WELFARE
Estese le prestazioni esentasse
Escluse dal reddito Irpef anche misure concesse nella contrattazione II livello
Dal 2016 crescerà ancora il numero delle prestazioni di welfare aziendale non tassabili. Una delle novità apportate dalla commissione bilancio del Senato alla legge di Stabilità, e recepita nel maxiemendamento su cui il governo ha incassato la fiducia, estende la non tassabilità anche a quelle erogazioni concesse volontariamente dall’impresa e a quelle rese “in conformità di contratti, accordi o regolamenti aziendali”. Non solo saranno esentasse le somme erogate dai datori ad addetti e familiari per servizi di istruzione, salute, mensa e assistenza a disabili, ma la lista si allargherà ricomprendendo anche le prestazioni concesse nell’ambito della contrattazione di secondo livello. La modifica normativa contenuta nel Ddl stabilità, infatti, oltre a confermare la detassabilità delle prestazioni unilaterali, prevede l’esclusione dal reddito ai fini Irpef anche per quelle misure concesse per finalità specifiche di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria concesse in forza di contratti di secondo livello e di regolamenti aziendali.
Di fatto, il governo, modificando l’articolo 51 del Testo Unico delle imposte sui redditi (Tuir), ha ampliato il menu dei beni e servizi che non concorrono a determinare il reddito di lavoro dipendente con l’obiettivo di valorizzare la contrattazione aziendale, ampliando i servizi di welfare e favorendoli anche nelle imprese medio-piccole.
L’aspetto importante è che la norma abbia carattere strutturale e che venga garantita un’interpretazione certa in ordine al regime di assoluta neutralità fiscale. Tuttavia, rimane fermo l’importo complessivo che è esente da tassazione e che è pari a 258,23 euro annui per dipendente. Quindi almeno a prima vista questa opportunità sembra più finalizzata a negoziazioni individuali.
Più interessante, invece, la decisione, anch’essa confermata, di riproporre la cedolare secca al 10% per i premi erogati dall’azienda legati a incrementi misurabili di produttività. Estenderla a anche ai quadri è positivo, ma la scelta di fissare l’importo soggetto a detassazione fino a 2 mila/ 2500 euro in caso di forme partecipative non sembra coraggiosa, considerando che nel 2014 la soglia era di 3000 euro.