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Unioni civili, l’equiparazione ai coniugi rivoluziona anche il lavoro

19 Maggio 2016
in Lavoro
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Unioni civili
L’equiparazione ai coniugi rivoluziona anche il lavoro

La legge sulle unioni civili ha tagliato il traguardo. I grandi cambiamenti che deriveranno dalla sua applicazione non ricadranno solo nell’ambito della vita civile, ma anche nel mondo del lavoro. Con dirette conseguenze sui rapporti di lavoro, siano essi dipendenti o collaborazione, sugli istituti previdenziali e assistenziali, sulla gestione del personale. Poiché la regolamentazione delle unioni civili è destinata a incrementare le coppie titolari di una serie di diritti, nell’ambito della gestione del rapporto di lavoro gli adempimenti connessi aumenteranno così come aumenteranno anche i costi a carico del datore di lavoro. Dalla liquidazione del Tfr alle ferie matrimoniali, infatti, al partner saranno estesi tutti i diritti che finora erano riservati alle coppie sposate (i principali casi di equiparazione sono esposti nella tabella sottostante).

Le maggiori conseguenze si avranno dalle unioni civili tra persone dello stesso sesso, in quanto è espressamente stabilito che tutte le norme che contengono la parola “coniuge, coniugi, marito e moglie” in tutte le disposizioni normative e anche nei contratti collettivi si applichino automaticamente anche alla parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.

Innanzitutto, per il riconoscimento dei diritti sarà necessario che il datore di lavoro riceva dal dipendente una certificazione che attesterà la costituzione dell’unione, sancendo lo status di “unito civilmente” e che conterrà i dati anagrafici delle parti, l’indicazione del loro regime patrimoniale e della residenza. L’azienda, una volta ricevuta la certificazione, dovrà trattare il lavoratore o la lavoratrice parte dell’unione come fosse un coniuge e, una volta riconosciuta dal datore di lavoro l’unione, si potrà richiedere subito il riconoscimento delle detrazioni fiscali per il partner eventualmente a proprio carico e l’assegno al nucleo familiare erogato dall’Inps. Sarà esteso il pieno diritto a congedi e permessi previsti a favore del coniuge a carico: sarà possibile ad esempio assentarsi due anni dal lavoro per assistere il partner in caso di malattia grave o si avrà il diritto a tre giorni di permesso in caso di decesso del coniuge. Lo stesso avverrà per le ferie matrimoniali sia quelle indennizzate dall’Inps sia quelle previste nei Ccnl.

Per quanto riguarda il contratto di lavoro sia le unioni civili che le convivenze di fatto potranno fare ricorso all’impresa familiare. Il partner inoltre potrà svolgere prestazioni occasionali nell’impresa dell’altro partner senza dover essere dichiarato o assoggettato a contribuzione qualora sia già impiegato a tempo pieno presso altro datore di lavoro oppure pensionato. La normativa interviene anche su due istituti erogabili in caso di decesso del lavoratore: il Tfr e l’indennità quantificata nella stessa misura del preavviso. L’equiparazione è totale e diretta; di conseguenza la parte che resta in vita e che si era unita con il de cuius ha diritto a ricevere oltre al Tfr anche una somma corrispondente all’indennità sostitutiva di preavviso. Essendo inoltre prevista la piena compatibilità di alcune disposizioni del divorzio si applicherà anche l’obbligo di pagare una parte del Tfr al coniuge divorziato. In particolare il coniuge nei cui confronti viene pronunciata sentenza di scioglimento, o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto titolare di assegno di mantenimento, al 40% dell’indennità di fine rapporto percepita dall’altro coniuge al termine del rapporto di lavoro anche se l’indennità viene a maturare dopo la sentenza.

Per il campo previdenziale oltre alla reversibilità della pensione, che assicura al partner il 60% della pensione del partner defunto, entrano in gioco anche le rendite Inail. Queste ultime, erogate ai familiari del lavoratore morto sul lavoro, andranno al partner sopravvissuto in caso di unione civile, ma non di convivenza.

 

  RAPPORTI DI LAVORO

  –  Permessi e congedi

  –  Protezione licenziamenti

  BUSTA PAGA

  –  Detrazioni fiscali

  –  Assegno nucleo familiare

  –  Tfr e indennità

  PREVIDENZA E ASSISTENZA

  –  Pensione di reversibilità

  –  Pensioni sociali

  –  Rendita Inail ai superstiti

  –  Prestazione Inail gravi infortuni

  FISCO

  –  Indeducibilità compensi al coniuge (professionisti)

  –  Indeducibilità costo del lavoro del coniuge (imprese)


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Redattori: FABRIZIO DE PASCALE, GIUSY PASCUCCI
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© 2021 Realizzazione a cura di UILA, Via Savoia 80, 00198 Roma. Tutti i diritti sono riservati - Credits: ap idee.

Le immagini e le foto presenti sul nostro giornale online sono prese da Internet, quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti, gli autori o i proprietari delle stesse fossero comunque contrari alla loro pubblicazione, Vi preghiamo di segnalarlo alla mail redazione@lavoroitalianoagroalimentare.eu e provvederemo alla rimozione immediata delle medesime.

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