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Stabilità, più sostegno e risorse per la genitorialità

13 Gennaio 2017
in Lavoro
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LAVORO
Stabilità, più sostegno e risorse per la genitorialità
di Raffaella Sette

Genitorialità, in arrivo conferme e novità. Con la Legge di Stabilità 2017, entrata in vigore il 1 gennaio, insieme ad alcune misure già previste gli scorsi anni a sostegno della genitorialità, ne arrivano di nuove: dal congedo obbligatorio per i padri, allungato di 2 giorni dal 2018, al bonus mamma domani, con l’assegno una tantum pari a 800 euro, al buono nido, pari a 1000 euro per i primi tre anni del bambino per far fronte alle relative spese.
Si tratta di interventi importanti con una dote complessiva di 600milioni di euro per il 2017 e di 700 per il 2018 che non bisogna vanificare, anche attraverso una capillare informazione. Tra l’altro, sono misure che non prevedendo una soglia di reddito diventano un diritto esigibile per tutti i genitori.
Ma procediamo per ordine.
Il congedo obbligatorio di paternità. Introdotto per la prima volta dalla Legge Fornero di Riforma del Mercato del Lavoro, prevedeva in via sperimentale dal 2013 l’obbligo, per il lavoratore padre, di fruire di 1 giorno di assenza retribuita entro 5 mesi dalla nascita del figlio. Ora la sua durata è stata elevata a 2 giorni per il 2017 (analogamente a quanto già disposto per il 2016) e a 4 giorni per il 2018 fruibili anche in via non continuativa. Va sottolineato come le giornate di congedo di paternità obbligatorio non siano alternative all’astensione obbligatoria della lavoratrice madre, ma si aggiungano al congedo di maternità. Si tratta di un aspetto importante per tentare di costruire una diversa e più moderna cultura della condivisione che non può, appunto, prescindere dal rendere obbligatoria, e magari più duratura in futuro, l’astensione del padre dal lavoro. Oltretutto, nei paesi in cui il congedo parentale per il padre è obbligatorio, ad esempio in Islanda (90 giorni retribuiti al 100% ), vi è una maggiore serenità e facilità della madre a rientrare a lavoro, contribuendo tale misura a far crescere l’occupazione femminile e riducendo la differenza salariale.
Si chiama poi “bonus mamma domani” la nuova misura a sostegno della maternità in partenza dal 2017, ossia un premio alla nascita o all’adozione di minore pari a 800 euro, su modello francese, da destinare alle donne al settimo mese di gravidanza o all’atto dell’adozione. Un contributo quindi per pagare gli ultimi esami e i primi mesi di vita del nascituro.
Una ulteriore novità è l’introduzione del “bonus asilo nido”, un contributo fino a 1000 euro all’anno corrisposti in 11 mensilità (90,9 euro mensili), per sostenere il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, pubblici o privati, dei bambini nati dal 1° gennaio 2016 e fino al compimento dei 3 anni. Il bonus è concesso, inoltre, per sostenere forme di supporto presso la propria abitazione in favore di bambini (sempre al di sotto dei 3 anni) affetti da gravi patologie croniche (ad es. per terapie psicomotorie). Le modalità di attuazione saranno definite entro la fine dell’anno da un Decreto, mentre le risorse sono stanziate fino a tutto il 2020.
Attenzione! La norma non va confusa con il voucher baby-sitter, che concede alla madre lavoratrice (anche autonoma), al termine del periodo di congedo di maternità, per gli undici mesi successivi e in alternativa al congedo facoltativo, la corresponsione di voucher, ossia un contributo di 600 euro mensili, per l’acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, da richiedere al datore di lavoro. Tale misura prevista dalla legge 92/2012 (legge Fornero) è stata prorogata anche per gli anni 2017 e 2018, ma i due benefici non sono cumulabili.
Confermato, con le stesse modalità dello scorso anno, anche il bonus bebè: un assegno mensile pari a 80 euro (per famiglie con Isee da 7 mila a 25 mila euro) che raddoppia a 160 euro in situazioni familiari particolarmente svantaggiate (con Isee inferiore ai 7 mila) per i nati o adottati tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 per i primi tre anni. 

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© 2021 Realizzazione a cura di UILA, Via Savoia 80, 00198 Roma. Tutti i diritti sono riservati - Credits: ap idee.

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