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Sciopero, illegittimo senza definizione di tempi e modalità

8 Giugno 2016
in LAVORO E GIURISPRUDENZA
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CASSAZIONE
Sciopero, illegittimo senza definizione di tempi e modalità

Non costituisce legittimo esercizio del diritto di sciopero la proclamazione da parte dei rappresentanti sindacali di una generica astensione ad oltranza dal lavoro, alla quale i lavoratori sono stati invitati a partecipare senza una finalità di carattere collettivo e senza alcuna predeterminazione delle tempistiche e modalità di attuazione.

Infatti, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24653 del 2015, ha precisato che, in presenza di forme di sciopero “a scacchiera” o “a singhiozzo”, l’individuazione anticipata di modi e tempi di attuazione dell’astensione dal lavoro deve essere effettuata in termini particolarmente evidenti.

Il caso è nato da un comunicato diffuso in un’azienda di distribuzione col quale i rappresentanti sindacali avevano prima proclamato uno sciopero ad oltranza, per l’intera giornata lavorativa, salvo poi lasciare ai lavoratori la scelta di aderire come, quanto e quando volevano.

Nel caso di specie, attraverso l’attuazione di uno sciopero le cui modalità di esecuzione erano rimesse alle scelte dei singoli lavoratori, senza nessuna predeterminazione, la società era esposta ai pregiudizi derivanti dall’impossibilità di prevenire i rischi sulla produttività aziendale con riferimento ai singoli reparti dove poteva, volta per volta, intervenire all’improvviso l’astensione dei lavoratori. Per queste ragioni, la Cassazione ha accolto il ricorso proposto dalla società e ha dichiarato illegittime le modalità di proclamazione dello sciopero.

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