LAVORO
No alla CIGS dopo richiesta per cessazione
Precisazioni del Ministero anche su aziende agricole e vecchie istanze
di Eleonora Tomba
I lavoratori che hanno già fruito della CIGS per cessazione di attività non possono ottenerne il rinnovo. A chiarirlo è stato il Ministero del Lavoro con la circolare n. 30/2015, esplicativa del D.Lgs. 148/2015, che fornisce, tra l’altro, chiarimenti anche sul campo di applicazione della cassa integrazione straordinaria e sulla disciplina transitoria, alla luce delle nuove norme entrate in vigore lo scorso 24 settembre.
Per quanto riguarda la CIGS per cessazione di attività, la circolare precisa che per l’unità produttiva oggetto di cessazione, non sarà possibile accedere nuovamente al trattamento di integrazione salariale straordinaria, per qualsiasi causale, in quanto l’unità produttiva medesima risulterà cessata e i lavoratori dovrebbero essere stati gestiti con il piano di esuberi articolato per la prima concessione della cassa.
Con riferimento al settore agricolo, il Ministero specifica che le nuove norme si applicano anche alle imprese cooperative e loro consorzi che manipolano prodotti agricoli: l’articolo di riferimento menziona, infatti, soltanto la trasformazione dei prodotti ma deve intendersi ricompreso in questo concetto anche quello di manipolazione. Inoltre, sono comprese nella disciplina della CIGS anche le cooperative e i consorzi che commercializzano prodotti agricoli (rientrano nelle “imprese esercenti attività commerciali”).
Infine, alle istanze di proroga di CIGS relative a programmi di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale avviati alla data del 24 settembre, si applicano i vecchi termini di presentazione delle relative domande (25 giorni).