Licenziamento
Invalido se non tempestivo, ma senza reintegra
Il licenziamento che non viene comunicato tempestivamente è invalido; tuttavia al dipendente spetta solo il risarcimento e non il diritto a essere reintegrato nel posto di lavoro.
Lo ha confermato la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17371/2016, uniformandosi al giudizio della Corte di Appello di Salerno che aveva riconosciuto il risarcimento ad un lavoratore licenziato per mancanza di tempestività.
Nel caso di specie, il dipendente di un istituto bancario si era assentato dal lavoro senza fornire giustificazioni per oltre due mesi; il datore di lavoro aveva, quindi, avviato la procedura disciplinare ma aveva comunicato la sanzione del licenziamento con notevole ritardo (normalmente la sanzione deve essere comminata entro 15 giorni dalla contestazione o dalle controdeduzioni fornite dal lavoratore), ritardo non giustificabile poiché l’accertamento dell’illecito era piuttosto semplice.
Per questo motivo la Corte di Appello, accertato il difetto di tempestività della comunicazione del licenziamento rispetto all’avvio della procedura disciplinare, ha condannato il datore di lavoro al risarcimento del danno e non anche alla reintegrazione nel posto di lavoro perché, trattandosi di vizio formale (e non sostanziale), il ritardo nella comunicazione non costituisce implicita rinuncia del datore al licenziamento.