INFORTUNIO
Il datore non è responsabile per il dipendente negligente
Se il lavoratore si infortuna in cantiere per sua colpa, il datore di lavoro è esonerato dalla relativa responsabilità purché abbia fornito tutti i mezzi idonei alla prevenzione dei rischi e adempiuto a tutti gli obblighi previsti a suo carico per legge.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8883/2016, sul ricorso proposto dall’amministratore delegato e dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) di una società avverso la sentenza di colpevolezza con cui la Corte di Appello li aveva giudicati responsabili per le lesioni subite da un lavoratore caduto dal tetto di un capannone. In particolare, il dipendente, elettricista manutentore, avrebbe dovuto installare dei faretti sulle parti esterne del capannone dell’azienda committente: per farlo, il RSPP gli aveva indicato di prendere tutte le attrezzature di sicurezza e di utilizzare l’elevatore con braccio meccanico messo a disposizione dalla stessa committente. Il lavoratore, pur servendosi dell’elevatore, si era poi di sua iniziativa portato sul cordolo esterno del capannone, che si era frantumato per l’esilità delle lastre di eternit, causando l’infortunio.
Avendo il datore di lavoro predisposto le attrezzature idonee e istruito il dipendente sul da farsi per lavorare in sicurezza, la Corte ha accolto il ricorso, sancendo dunque il principio di auto responsabilità dei lavoratori.