LAVORO
Fino a luglio possibile recuperare sgravi 2006-2008
Inps: al datore di lavoro riduzione contributiva per l’orario ridotto
Arrivano dopo nove anni gli sgravi contributivi 2006-2008 riconosciuti a quelle aziende che, nell’ambito della Cigs, avevano attivato contratti di solidarietà difensivi. In una circolare l’Inps ha comunicato la possibilità di recuperare lo sgravio contributivo, che consiste in una riduzione dei contributi dovuti per i lavoratori che nel periodo di validità dell’accordo (massimo 24 mesi), hanno lavorato a orario ridotto per le aziende che, rientrando nel campo di applicazione della cassa integrazione straordinaria, hanno stipulato dall’1 gennaio 2006 al 30 giugno 2008 contratti di solidarietà difensivi. Previsto dall’articolo 6, comma 4, del decreto legge 510/1996, il beneficio è alternativo a qualsiasi altra forma di beneficio contributivo. Di conseguenza non potranno fruire dello sgravio i lavoratori per i quali i datori di lavoro hanno già goduto di altre agevolazioni contributive (lavoratori assunti dalle liste di mobilità ex lege 223/1991 e disoccupati da oltre 24 mesi ex lege 407/1990).
La richiesta deve essere fatta in fretta: i datori di lavoro interessati hanno solo tre mesi per ottenere la riduzione dei contributi per l’orario ridotto.
Entro Luglio, dunque, gli interessati dovranno far pervenire la richiesta, con la relativa documentazione, alla sede Inps competente. Quest’ultima, una volta verificata l’esistenza dei presupposti, attribuirà alla azienda il codice di autorizzazione “7K” con il quale sarà consentito il conguaglio dei contributi, che deve concludersi entro e non oltre il mese di luglio, e cioè entro il terzo mese successivo alla emanazione della circolare Inps.
Il dl 510/1996 prevedeva a fronte della riduzione dell’orario che i dipendenti ricevessero un’integrazione salariale (Cigs) per l’attività non svolta. Se la riduzione dell’orario è stata superiore al 20%, il datore di lavoro beneficerà di una riduzione contributiva, assistenziale e previdenziale del 25% mentre se la riduzione è stata superiore al 30%, lo sconto sale al 35%. Lo sgravio sale al 30 e al 40% per le imprese operanti nella regioni del sud Italia, e cioè in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.
Un aspetto non trascurabile, inoltre, è che l’agevolazione potrà essere richiesta anche dagli ex titolari di aziende cessate. In questo caso il recupero di quanto spettante dovrà avvenire attraverso la procedura delle regolarizzazioni contributive e al datore di lavoro spetterà un rimborso. Il beneficio è inoltre estensibile anche alle imprese subentranti a seguito di fusioni, incorporazioni o scissioni.
L’agevolazione spetta nei limiti delle risorse finanziarie che di volta in volta vengono stabilite e deve essere autorizzata dal ministero del Lavoro. Con l’ultimo provvedimento, sono stati coperti i contratti stipulati fino al 30 giugno 2008, quindi le aziende interessate dovranno aspettare ancora parecchio per recuperare gli sgravi spettanti per quelli stipulati fino al 20 marzo 2014, ultimo giorno in cui è rimasta in vigore la disciplina prevista dalla legge 510.