LAVORO
Cisoa di diritto anche per i coltivatori diretti
di Fabio Caldera
Anche i dipendenti con contratto a tempo indeterminato di imprese agricole condotte da coltivatori diretti potranno beneficiare della Cisoa. Circostanza valida anche se i datori di lavoro sono esclusi dal versamento della relativa contribuzione. Con la nota 10593/2016 il Ministero del Lavoro apre la Cassa di integrazione salari operai agricoli – Cisoa – anche a tutti i dipendenti con contratto a tempo indeterminato di imprese agricole condotte da Coltivatori Diretti, che restano comunque esonerati dall’obbligo del versamento della retribuzione INPS.
Tale chiarimento è stato reso necessario per confermare che i coltivatori diretti, in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a causa di avversità atmosferiche o per altre situazioni già normativamente previste, possono ricorrere al trattamento di integrazione salariale previsto dalle casse bilaterali.
Il dilemma interpretativo è nato in seguito all’istituzione presso l’Inps del Fondo di Integrazione Salariale che ha la funzione di erogare trattamenti di integrazione al reddito per tutti quei lavoratori di imprese agricole che non rientrano nella copertura normativa in materia di integrazione salariale.
In merito l’istituto ha specificato che i settori di attività che rientrano nella possibile applicazione dell’integrazione salariale ordinaria o straordinaria, non possono ricadere anche nell’ambito della copertura del fondo residuale.
Pertanto, tutte le imprese agricole sarebbero da riconoscersi come esentate dall’obbligo di versamento della contribuzione al fondo residuale, rientrando all’interno del dettato normativo previsto dalla legge 457/72 in merito alle Cisoa in tema di integrazione salariale.
Il Ministero del Lavoro ha specificato inoltre che l’integrazione, prevista da questa legge, è destinata a tutti i lavoratori agricoli assunti con contratto a tempo indeterminato, compresi quelli dipendenti da aziende di coltivatori diretti, tenendo conto per questi ultimi che resta valido l’esonero della relativa contribuzione, in deroga al principio assicurativo.
Pertanto i coltivatori diretti non sono assoggettati alla disciplina dei Fondi di integrazione salariale tenuto conto che quest’ultimo è istituito per i settori non rientranti nel campo di applicazione della normativa in materia di integrazione salariale.