LICENZIAMENTO
Anche dopo il demansionamento le assenze non sono giustificate
Con sentenza n. 6260/2016 la Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo il quale le assenze ingiustificate non sono da ritenersi meno gravi nell’ipotesi in cui il datore di lavoro abbia demansionato il dipendente, riducendone la mansione ad una completa inattività.
Nel caso esaminato dalla Corte una lavoratrice privata di ogni effettiva mansione per oltre un anno, si era assentata senza giustificazione per complessivi 12 giorni, di cui 9 lavorativi.
Al riguardo, i giudici di legittimità, hanno ritenuto che anche in caso di inattività “forzata” il dovere primario del lavoratore resta in ogni caso quello di rendere la propria prestazione lavorativa.
La Suprema Corte, pertanto, ha respinto tutte le doglianze della lavoratrice, rigettando l’intero ricorso e confermando la legittimità del licenziamento comminato dal datore di lavoro.