LAVORO AGRICOLO
Disoccupazione agricola anche per i giovani di “#Campolibero”
L’Inps chiarisce le regole per i nuovi assunti
L’Inps ha riconosciuto il diritto alla disoccupazione agricola anche ai giovani assunti con il decreto #Campolibero.
Come Uila non avevamo avuto dubbi sul fatto che la normativa sarebbe stata ben interpretata e, dunque, accogliamo con favore tale chiarimento dell’Inps che conferma le nostre intenzioni.
L’art. 5 del decreto #Campolibero (D.L. 91/2014) ha introdotto incentivi all’assunzione di giovani lavoratori agricoli. In particolare, le aziende che tra il 1 luglio 2014 e il 30 giugno 2015 abbiano assunto ragazzi tra 18 e 35 anni disoccupati da almeno sei mesi e privi di diploma di scuola superiore, godranno per 18 mesi di un incentivo pari a un terzo della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
Il beneficio si applica anche alle assunzioni a tempo determinato, purché di durata almeno triennale e purché che garantiscano almeno 102 giornate lavorate all’anno. In merito proprio a questi lavoratori, era sorto il dubbio se potessero accedere comunque al trattamento di disoccupazione agricola, per le giornate non lavorate in ciascuno dei tre anni, in quanto gli operai agricoli a termine sono solitamente assunti con contratti di durata annuale o infrannuale, già cessati al momento della richiesta del trattamento di disoccupazione (la domanda si fa l’anno successivo a quello in cui maturano i requisiti).
L’INPS, con il messaggio n. 2239/2015, ha precisato che le giornate lavorate in agricoltura non corrispondono, di norma, alla durata del contratto di lavoro sottoscritto fra le parti, nel corso della cui vigenza l’azienda utilizza il lavoratore agricolo solo al momento in cui si verifica il bisogno di manodopera. Per tale motivo, sono considerate indennizzabili per disoccupazione agricola tutte le giornate non lavorate seppure ricadenti nel periodo contrattuale.
L’Istituto ha ricordato anche che il trattamento di disoccupazione agricola è vincolato all’iscrizione negli Elenchi nominativi degli operai agricoli, dai quali deve risultare l’accertamento dello status di lavoratore agricolo, l’attribuzione della qualifica di appartenenza e l’indicazione delle giornate lavorative effettuate nell’anno. Alla luce di queste considerazioni, l’INPS ha concluso riconoscendo anche ai lavoratori in questione il diritto all’indennità di disoccupazione agricola se iscritti negli Elenchi nominativi per l’anno di competenza della prestazione e in presenza di tutti i requisiti legislativamente previsti.